Soglia di potenza fotovoltaica calcolata sugli impianti effettivamente installati (TAR Molise n. 344 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soglia di potenza complessiva di 500 MW, prevista dall’art. 3, comma 2, della legge regionale Molise n. 22/2009 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, si considera raggiunta soltanto quando risultino effettivamente installati e in esercizio impianti per una potenza pari al limite, non già per effetto della semplice presentazione di istanze di autorizzazione. Ne consegue che l’Amministrazione non può dichiarare improcedibile o sospendere l’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prima del raggiungimento della soglia, dovendo invece avviare e concludere il procedimento con provvedimento espresso. Gli atti endoprocedimentali, interlocutori, istruttori o meramente comunicativi, non sono autonomamente impugnabili. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella realizzazione di impianti fotovoltaici, aveva presentato alla Regione Molise un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico di circa 53 MW nel territorio di un comune molisano. La Regione aveva dapprima comunicato l’impossibilità di avviare il procedimento, riservandosi di riavviarlo al venir meno della saturazione della soglia di potenza regionale di 500 MW prevista dalla legge regionale n. 22/2009, e aveva poi denegato l’istanza, comunicandone la manifesta inammissibilità/improcedibilità/infondatezza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La società ha impugnato i provvedimenti, deducendo, tra gli altri motivi, l’inapplicabilità della soglia, non essendo ancora stati installati impianti per la potenza complessiva di 500 MW.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso la richiesta di rinvio della ricorrente, evidenziando che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il rinvio solo in casi eccezionali, non ricorrenti nella fattispecie. Ha altresì disposto l’estromissione dal giudizio di un Ministero, non essendo gli atti impugnati riferibili a tale Amministrazione statale.
Il Collegio ha dichiarato inammissibili i due atti di motivi aggiunti, in quanto rivolti contro atti privi di autonoma valenza provvedimentale. Le note impugnate sono state qualificate come atti interlocutori, istruttori, preparatori-propulsivi o meramente comunicativi, tutti insuscettibili di ledere direttamente la sfera giuridica della ricorrente e, pertanto, non autonomamente impugnabili, potendo essere contestati solo unitamente al provvedimento conclusivo.
Nel merito, il Tribunale ha aderito al secondo motivo di ricorso, riguardante l’errata interpretazione della soglia di potenza. L’art. 3, comma 2, della l.r. Molise n. 22/2009, nel disporre che “è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva… di 500 MW”, ha un chiaro contenuto permissivo che legittima l’attività autorizzatoria solo al rispetto del limite, il quale deve però essere rapportato agli impianti effettivamente installati, non alle domande presentate. La Regione aveva attestato l’installazione di soli 111,131 MW, ben al di sotto della soglia, rendendo illegittima la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio ha infine escluso che l’art. 14.3. delle Linee Guida regionali, che disciplina l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, possa legittimare un arresto procedimentale a priori per le domande successive, non essendo prevista alcuna “prenotazione” della potenza oggetto di istanza. Il ricorso originario è stato accolto, con annullamento delle note impugnate, e la Regione è stata condannata a valutare l’istanza della ricorrente.
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Nota della Redazione
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