Inerzia comunale su istanza di vigilanza edilizia del proprietario confinante (TAR Molise n. 320 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile confinante o situato in prossimità di un’opera ritenuta abusiva non è assimilabile a un quisque de populo, ma è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi, radicata nel concetto di vicinitas. Tale posizione legittima il soggetto a proporre l’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 c.p.a., potendo egli esigere dal Comune l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento. L’obbligo di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi discende dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 e si specifica nell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. L’accoglimento dell’azione comporta esclusivamente l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, restando impregiudicato il contenuto della decisione finale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel comparto edilizio in località Tilli-Tilli del Comune di Bojano, ha impugnato la nota comunale n. 20940 del 30.09.2022, adottata in riscontro all’atto di significazione e diffida presentato in data 1° settembre 2022. Con tale atto l’interessata aveva diffidato l’Amministrazione a verificare la conformità delle opere realizzate nell’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati e ad adottare i conseguenti provvedimenti, richiamando la precedente ordinanza n. 18/2016 del Dirigente del Settore Urbanistica, con la quale era stato disposto il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria solo a seguito della loro sistemazione. Con il ricorso è stata altresì chiesta la condanna del Comune a procedere alla verifica di conformità e l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica rep. n. 554 del 2006 e dai permessi di costruire nn. 53/2006 e 15/2007.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile, con la sentenza non definitiva n. 138/2026, la domanda di annullamento della nota comunale del 30.09.2022, trattandosi di atto meramente interlocutorio e privo di natura provvedimentale. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei lottizzanti del comparto, quali controinteressati rispetto all’azione avverso l’inerzia dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la piena legittimazione ad agire della ricorrente, richiamando il consolidato principio per cui la posizione del proprietario di un immobile confinante o situato in prossimità di un’opera ritenuta abusiva si qualifica come interesse differenziato e meritevole di tutela. Tale posizione, radicata nella vicinitas, conferisce al soggetto il potere di esigere dall’Amministrazione l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi, la cui inerzia incide direttamente sulla sua sfera giuridica. La ricorrente ha quindi titolo a proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
Quanto all’obbligo di provvedere, il Tribunale ha osservato che lo stesso discende dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e si specifica nell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 che attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. Il Collegio ha richiamato il condivisibile indirizzo per cui il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi chiedono l’adozione di atti di accertamento delle violazioni e dei conseguenti provvedimenti repressivi.
Dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente ha più volte diffidato l’Amministrazione senza ottenere riscontro: l’atto di significazione del 1° settembre 2022 è rimasto sostanzialmente inevaso, non risultando l’adozione delle misure repressive richieste né un provvedimento di archiviazione motivato. L’inerzia serbata dall’ente si configura pertanto come illegittimo silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato accolto in parte, con declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, restando impregiudicato il contenuto della decisione finale, che rientra nella sfera di competenza e valutazione dell’ente all’esito della necessaria istruttoria.
Le ulteriori domande, dirette ad accertare l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione e la violazione dell’interesse legittimo della ricorrente a usufruire delle opere di infrastruttura primaria e secondaria, sono state invece dichiarate inammissibili, in quanto aventi ad oggetto doglianze di natura privatistica relative all’inadempimento degli obblighi gravanti sul costruttore, da far valere in sede civile, e comunque infondate, risultando generiche e prive di adeguati supporti documentali ed argomentativi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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