Revoca del verificatore per potenziale conflitto di interessi e nuova designazione d’ufficio (TAR Molise n. 312 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verificazione tecnica disposta dal giudice amministrativo, deve essere disposta la revoca dell’incarico al professionista che, ancorché appartenente a un Ordine professionale diverso da quello dell’Amministrazione resistente, rappresenti di svolgere un incarico professionale in corso con la stessa Amministrazione, in quanto la situazione è idonea a integrare un potenziale conflitto di interessi. La valutazione del giudice si ispira al principio di prudenza, non richiedendo la prova di un rapporto di dipendenza attuale, ma essendo sufficiente l’astratta possibilità che l’attività di verificatore possa essere influenzata. In tale evenienza il Tribunale provvede d’ufficio alla designazione di un nuovo verificatore, individuato in un Ordine professionale di diversa provincia, garantendo comunque alle parti la facoltà di presenziare alle operazioni istruttorie tramite un proprio consulente di fiducia.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato, previa sospensione, la diffida e la successiva ordinanza di demolizione di una scala esterna di accesso al proprio immobile, emesse dal Comune ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare la natura dell’opera e la sua localizzazione. Dopo la revoca dell’incarico al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, dichiaratosi incompatibile, il Tribunale ha affidato la verificazione al Presidente dell’Ordine degli architetti della medesima provincia.
Il verificatore così nominato ha tuttavia rappresentato di ricoprire l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione di un asilo nel territorio del Comune di Larino, parte resistente, chiedendo al Tribunale di valutare la sussistenza di condizioni di incompatibilità.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto che dalla nota del verificatore emerga un’ipotesi di potenziale conflitto di interessi. Sebbene l’incarico professionale riguardasse un rapporto con l’Amministrazione comunale in qualità di committente, la circostanza è stata considerata sufficiente a far dubitare della piena terzietà del professionista rispetto all’oggetto della verificazione.
La decisione si fonda sul principio di cautela, in virtù del quale, nel dubbio, l’incarico deve essere revocato per garantire l’imparzialità dell’istruttoria. Non è necessaria la prova di un condizionamento effettivo, ma è sufficiente che la situazione soggettiva del verificatore possa far sorgere un’aspettativa di favore o un timore di pregiudizio in capo alle parti.
Il Tribunale ha quindi disposto la revoca dell’incarico e ha provveduto a una nuova designazione d’ufficio, individuando il Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Isernia, quale soggetto terzo rispetto all’Ente resistente. A tale soggetto sono stati affidati i medesimi quesiti già formulati nella precedente ordinanza collegiale, con un termine di 40 giorni per il deposito della relazione.
Infine, è stata garantita la partecipazione attiva delle parti alle operazioni di verificazione, con l’avviso di espletamento da comunicarsi almeno cinque giorni prima e la possibilità di farsi assistere da un consulente di fiducia. L’udienza pubblica di trattazione del merito è stata contestualmente rinviata per consentire il completamento dell’istruttoria.
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Nota della Redazione
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