Ricorso per accesso inammissibile se non notificato ai controinteressati, che devono essere individuati e citati in giudizio (TAR Molise n. 297 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento che dispone il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi, o avverso il silenzio formatosi su un’istanza di accesso, deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tale norma generale si applica anche al rito speciale in materia di accesso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm. L’onere della notifica sussiste quando l’amministrazione abbia individuato in sede procedimentale i soggetti controinteressati, che risultano pertanto conoscibili dall’istante. La mancata notifica non è sanabile mediante la richiesta di notifica per pubblici proclami.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla propria istanza di assegnazione in diritto di superficie di alcuni lotti in zona artigianale P.I.P. Con motivi aggiunti, la società ha altresì gravato il provvedimento di differimento dell’ostensione di documenti, richiesti con istanza di accesso del 02.12.2025, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione nel periodo antecedente. Il ricorso in esame era stato notificato esclusivamente al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Ha quindi accolto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dal Comune resistente per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Il Collegio ha precisato che l’istanza di accesso riguardava documentazione relativa a procedimenti di assegnazione di lotti in favore di altri soggetti, della quale la ricorrente intendeva verificare le condizioni al fine di vagliare la lamentata disparità di trattamento. Ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. si applica anche al rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm.
La notifica ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso. Tale onere non può ritenersi assolto, e la sua mancanza non è sanabile, neppure mediante la notifica per pubblici proclami, che comunque non era stata richiesta. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva documentato di aver comunicato agli assegnatari dei lotti l’istanza di accesso, invitandoli a esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. La veste di controinteressati era quindi emersa già in sede procedimentale, rendendo la loro individuazione possibile per la ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’atto di motivi aggiunti, compensando le spese di fase. Ha altresì fissato l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso introduttivo.
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Nota della Redazione
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