Riparto di giurisdizione e termini di impugnazione del bando di concorso per alloggi E.R.P. (TAR Molise n. 266 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, determinato unilateralmente nel bando di concorso e recepito nel successivo contratto, attiene al contenuto del bando e appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di esecuzione di un accordo stipulato tra la P.A. e i privati ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990. Tale devoluzione non osta alla domanda di adempimento e di condanna al risarcimento, che attiene all’estensione dei poteri del giudice e non al riparto di giurisdizione. In ogni caso, il termine di decadenza per l’impugnazione del bando decorre dall’assegnazione dell’alloggio e la traslatio iudicii non può rimettere in termini il ricorrente che abbia agito oltre il termine; la domanda di rimborso del maggior canone è comunque soggetta alla prescrizione quinquennale. Il ricorso è, pertanto, irricevibile e, comunque, inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica realizzato nell’ambito del programma “20.000 abitazioni”, stipulava un contratto di locazione con lo I.A.C.P. di Isernia, ente attuatore, a un canone di 46,50/mq. Tale canone era stato predeterminato nel bando di concorso indetto dal Comune di Isernia con delibera n. 10 del 15.02.2011, che erroneamente faceva riferimento all’accordo del 1999 del Comune di Campobasso, anziché all’accordo del 2006 del Comune di Isernia, che fissava un canone inferiore (€ 36,05/mq). Solo nel gennaio 2019, a seguito di una delibera della Giunta regionale, i canoni venivano rimodulati, ma senza restituzione dell’indebito versato dal 2013 al 2019. Il ricorrente adiva il giudice ordinario per il recupero delle somme; il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, con sentenza n. 179/2025, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta preliminarmente la questione della legittimazione passiva delle resistenti. Respinta l’eccezione di estromissione, il Collegio afferma che sia il Comune, autore del bando, sia lo I.A.C.P., stipulante il contratto, sono legittimati passivi. Sulla giurisdizione, il Tribunale osserva che il canone non è stato liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente nel bando, sicché la contestazione attiene al contenuto di tale atto. Inoltre, la procedura amministrativa si è svolta in esecuzione di accordi tra la P.A. e i privati ex art. 11 legge n. 241/1990 (quello del 1999 e quello del 2006), con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.. Il Collegio richiama il principio per cui la cognizione piena è riservata al giudice amministrativo indipendentemente dallo schema formale (unilaterale o convenzionale) con cui il potere è esercitato, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 2244 del 2006 e le successive pronunce delle Sezioni Unite in materia.
Tuttavia, tale ricostruzione non giova al ricorrente. Il Collegio rileva che il bando del 2011, contenente i canoni illegittimi, era impugnabile già al momento dell’assegnazione dell’alloggio e della sottoscrizione del contratto, avvenuti nel 2013. Il ricorso giurisdizionale dinanzi al G.O. è stato invece proposto solo nel 2022, ben oltre il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.. La riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione, operando la traslatio iudicii, non può sanare la decadenza già maturata. In via ulteriormente argomentata, il TAR rileva che anche la domanda di rimborso e risarcimento sarebbe comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale di cui agli artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, cod. civ. dal contratto stipulato nel 2013. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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