Silenzio-inadempimento nella VIA dei progetti PNIEC e rimborso del 50% degli oneri istruttori (TAR Molise n. 251 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, nel termine perentorio di cui all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, del procedimento di VIA relativo a un progetto ricompreso nel PNIEC integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non potendo l’Amministrazione giustificare l’inerzia con la pendenza di una nuova fase di consultazione pubblica avviata a seguito di integrazioni meramente documentali, non incidenti sugli elaborati progettuali. Il riesame della documentazione integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, è ammesso solo in presenza di una modifica progettuale rilevante. Il superamento dei termini procedimentali determina il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, ex art. 25, comma 2-ter, del medesimo decreto, e legittima l’ordine al commissario ad acta di provvedere in via sostitutiva, ferma restando la natura discrezionale del potere.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato istanza di VIA per la realizzazione di parchi fotovoltaici rientranti tra i progetti PNIEC, lamentava l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che non aveva concluso il procedimento entro i termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. A fronte dell’ultima consultazione pubblica conclusasi, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva adottato lo schema di provvedimento. Il ricorso era proposto anche nei confronti del Ministero della Cultura, chiamato a esprimere il proprio concerto, e della Regione Molise.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in parte l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Molise, estromessa dal giudizio non essendo emerse censure a suo carico. Viceversa, la legittimazione del Ministero della Cultura è confermata, in quanto il provvedimento di VIA assume una struttura decisionale pluristrutturata, essendo rimesso al concerto dei due Dicasteri: l’azione avverso il silenzio, al pari di quella di annullamento, deve essere rivolta contro tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale, pena l’incompletezza della tutela.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del procedimento di VIA per i progetti PNIEC, evidenziando che l’istruttoria è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e che i termini sono perentori ex art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. La scansione temporale prevede che la Commissione adotti lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e che il direttore generale del MASE adotti la determinazione finale nei successivi trenta giorni, previo concerto del Ministero della Cultura.
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Avvocatura erariale, basata sull’avvio di una nuova consultazione pubblica in data successiva alla proposizione del ricorso. Tale nuova consultazione è ritenuta illegittima, poiché la documentazione trasmessa dal proponente consisteva in meri chiarimenti e non in una modifica sostanziale del progetto. La riapertura dei termini è ammessa solo per integrazioni rilevanti che incidano sugli impatti da valutare, non per semplici adempimenti documentali. L’inerzia è pertanto accertata.
Il TAR ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni e al MASE di adottare il provvedimento finale entro novanta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Accoglie altresì la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori, pari a € 7.257,30, quale conseguenza automatica del superamento dei termini procedimentali. Le spese di lite sono poste a carico del MASE, mentre sono compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
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Nota della Redazione
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