Integrazione delle ore di sostegno scolastico e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 218 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di ore di sostegno scolastico agli alunni con disabilità, quando l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare favorevole, provveda ad integrare il monte ore sino al livello richiesto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, ove ricorrano i presupposti della cd. soccombenza virtuale, ravvisabile in presenza di evidenti profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, quali il deficit motivazionale e l’insufficiente istruttoria in ordine ai bisogni del minore.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di due minori con disabilità, impugnavano la nota dirigenziale con cui l’Istituto scolastico aveva assegnato, per l’anno 2025/2026, un monte ore di sostegno settimanale che ritenevano incongruo rispetto ai bisogni dei figli, nonché il verbale del Gruppo per l’Inclusione Territoriale. Le censure deducevano la violazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione e dell’art. 12 della l. n. 104/1992, oltre a profili di eccesso di potere per difetto istruttorio e carenza di motivazione.
L’istanza cautelare veniva inizialmente respinta dal TAR, ma, in sede di appello, la Sez. VII del Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza, accoglieva la domanda cautelare, disponendo il riesame della fattispecie e sollecitando la fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto della documentazione depositata dalla difesa erariale, ha rilevato che l’Amministrazione, dando esecuzione all’ordinanza cautelare, aveva integrato le ore di sostegno assegnate ad entrambi i minori, portandole a 30 settimanali. Poiché sia la difesa erariale sia la parte ricorrente hanno dichiarato l’intervenuta soddisfazione della pretesa, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendone sussistenti i presupposti con sufficiente evidenza in considerazione della fondatezza delle censure relative al deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati. Ad avviso del Collegio, il più approfondito esame del merito, condotto anche alla luce dei rilievi contenuti nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, induceva a ritenere giustificate le doglianze dei ricorrenti.
Di conseguenza, il TAR ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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