Istruttoria cautelare su avviso orale e segreto istruttorio (TAR Molise n. 207 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare avverso il provvedimento di avviso orale adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011, il giudice amministrativo, ove il provvedimento risulti fondato su un rapporto di deferimento dell’autorità di polizia giudiziaria, è tenuto ad acquisire tale atto al fine di verificare la sussistenza degli elementi di pericolosità sociale. Ove l’atto sia coperto da segreto istruttorio giudiziario, l’Amministrazione deve fornire una relazione scritta che precisi esattamente quali elementi di pericolosità sociale emergano dal rapporto, al fine di consentire il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Molise l’avviso orale emesso dalla Questura di Isernia ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011 e notificato in data 3 marzo 2026, chiedendone l’annullamento insieme a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il provvedimento risultava adottato sulla base di una nota trasmessa alla Questura dal Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, relativa al deferimento del ricorrente in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, è necessario acquisire al fascicolo di causa la nota del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, avente ad oggetto il deferimento del ricorrente, in quanto atto presupposto su cui si fonda la valutazione di pericolosità sociale. L’acquisizione risulta indispensabile per verificare la legittimità del provvedimento impugnato e la sussistenza del fumus boni iuris.
Il tribunale considera, tuttavia, l’ipotesi che tale nota possa essere coperta da segreto istruttorio giudiziario. In questo caso, dispone che la Questura di Isernia depositi una relazione scritta che riferisca con esattezza quali elementi di pericolosità sociale del ricorrente emergano dal rapporto del Carabinieri, contemperando l’esigenza di riservatezza delle indagini con la necessità di assicurare un effettivo controllo giurisdizionale sul provvedimento.
L’ordinanza assegna all’Amministrazione un termine di 10 giorni per adempiere agli incombenti istruttori, decorrente dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza stessa, e fissa la camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo cautelare. Il collegio, infine, dispone l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Reg. UE 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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