Transitati Forestale nel Carabinieri e riscatto gratuito della laurea: cessata materia del contendere per riconoscimento del beneficio (TAR Molise n. 204 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. opera quando l’Amministrazione, in corso di giudizio, adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente. Tale pronuncia costituisce decisione di merito, idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e a fondare un eventuale giudizio di ottemperanza. La declaratoria non pregiudica le ragioni del ricorrente, il quale ha ormai conseguito il bene della vita richiesto.
Il Fatto
La ricorrente, ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, transitata nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, del beneficio del riscatto gratuito dei periodi di laurea. L’istanza, presentata una prima volta nel 2017 e poi reiterata nel 2022, non aveva ricevuto riscontro. La ricorrente aveva quindi adito il TAR Molise per l’accertamento del proprio diritto al computo, senza oneri, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (cinque anni).
La Motivazione della Corte
In corso di giudizio, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha emanato il decreto n. 49 dell’8.05.2025, disponendo in favore della ricorrente il riconoscimento ai fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Tribunale ha ritenuto integrata la condizione prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Il provvedimento sopravvenuto ha infatti determinato un nuovo assetto, di segno integralmente satisfattivo, degli interessi dedotti in giudizio.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui la cessazione della materia del contendere consegue a un’attività amministrativa successiva che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, non residuando alcuna utilità a una pronuncia di merito (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 911/2023; Cons. Stato, sez. V, n. 823/2024).
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito, suscettibile di passare in giudicato e di essere eseguita in sede di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7306/2020).
Il TAR ha infine condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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