Interesse a ricorrere e adozioni internazionali di cani comunali (TAR Molise n. 58 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il tribunale può rilevare d’ufficio profili di improcedibilità o inammissibilità del gravame quando i provvedimenti impugnati siano stati superati da atti sopravvenuti di autotutela non impugnati con motivi aggiunti. Sussiste carenza di interesse a ricorrere in capo all’organizzazione di volontariato che gestisce un canile, ove i passaporti degli esemplari canini risultino intestati all’ente proprietario e solo quest’ultimo possa disporne. In materia di trasferimento di animali di proprietà comunale, la mancata manifestazione di consenso dell’ente proprietario al perfezionamento delle adozioni internazionali, unitamente all’omessa valutazione di idoneità del soggetto adottante e alla mancata profilassi sanitaria obbligatoria, rende legittimo il diniego e la movimentazione degli esemplari, non configurandosi violazione della disciplina europea sulla libera circolazione (Reg. UE 2016/429 e Reg. UE 576/2013).
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato, gestrice di un canile sanitario/rifugio, impugnava il provvedimento dell’A.S.Re.M. che disponeva la movimentazione in uscita dei cani di proprietà comunale risultati negativi ai test Leishmania, verso un canile rifugio di una ditta terza, nonché la successiva ordinanza comunale di trasferimento di tutti i cani di proprietà dell’ente e la nota di diniego all’affido internazionale degli esemplari pronti per l’adozione. La ricorrente lamentava la violazione della disciplina europea in materia di sanità animale e libera circolazione, la discriminazione tra adozioni nazionali e internazionali e il difetto di motivazione e proporzionalità dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha respinto l’istanza cautelare valorizzando una pluralità di profili. In primo luogo, ha ritenuto prima facie attendibile l’eccezione di improcedibilità del gravame, per la mancata impugnazione con motivi aggiunti dei sopravvenuti atti di annullamento in autotutela delle iscrizioni all’anagrafe canina degli esemplari affetti da Leishmaniosi. Inoltre, ha evidenziato che i passaporti degli animali sono intestati al Comune resistente, sicché solo quest’ultimo potrebbe disporne, dubitandosi della titolarità in capo alla ricorrente di un interesse a ricorrere per svincolare l’invio all’estero degli esemplari.
Nel merito, la domanda cautelare è stata comunque ritenuta infondata. In via di fatto, il collegio ha accertato che il Comune non aveva mai espresso diniego alle adozioni, ma aveva anzi disconosciuto le stesse per il mancato trasferimento della proprietà, richiedendo la rettifica della documentazione e segnalando irregolarità emerse a seguito della comunicazione dei Carabinieri del NAS. I controlli igienico-sanitari avevano evidenziato violazioni delle prescrizioni e la presenza di un focolaio di Leishmaniosi, zoonosi trasmissibile all’uomo, rendendo gli esemplari inidonei al trasferimento.
In via di diritto, il tribunale ha escluso la violazione del Reg. UE 2016/429 e del Reg. UE 576/2013, considerato il mancato perfezionamento del procedimento di trasferimento della proprietà per assenza del consenso dell’ente. Ha inoltre negato ogni discriminazione tra adozioni nazionali e internazionali, risultando acclarate irregolarità sia nella procedura amministrativa sia nella gestione sanitaria degli animali. Infine, ha ritenuto legittimo il differente trattamento tra esemplari negativi e positivi alla Leishmaniosi, in quanto l’infezione impone specifici obblighi di cura e profilassi, sotto la vigilanza del servizio veterinario. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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