Omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso: revoca legittima del nulla osta (TAR Molise n. 53 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 impone allo straniero di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rigetto del nulla osta al lavoro, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, la cui prova grava sull’interessato. La mancata sottoscrizione ab initio del contratto di lavoro legittima la revoca del nulla osta e impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
La Prefettura di Campobasso revocava il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero, su istanza del datore di lavoro, per l’omessa tempestiva registrazione dell’ingresso in Italia e per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’Amministrazione rigettava altresì la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine l’instaurazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il presupposto del fumus boni juris. La comunicazione dell’arrivo in Italia, da inoltrare allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dal passaggio in frontiera, era stata resa dal lavoratore con un ritardo di circa ventisette mesi, determinando la scadenza del visto d’ingresso e del passaporto. Inoltre, il datore di lavoro e il lavoratore non avevano corrisposto all’invito della Prefettura di presentarsi per la definizione dell’istanza.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’inosservanza della procedura di presentazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso comporta il rigetto del nulla osta al lavoro, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, che l’interessato deve provare e che nel caso di specie non erano state neppure dedotte.
Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Tribunale ha precisato che tale istituto presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione. Dalla mancata sottoscrizione ab initio del contratto di lavoro può solo derivare la revoca del nulla osta, non anche il rilascio del permesso per attesa occupazione. La documentazione presentata risultava inoltre carente del titolo di detenzione dell’alloggio e del certificato di idoneità alloggiativa.
In definitiva, le parti non avevano adempiuto agli obblighi di sottoscrizione del contratto di soggiorno e di stipula del contratto di lavoro, rendendo legittima la revoca del nulla osta e il diniego del permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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