Accesso agli atti della gara e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Molise, Sez. I, n. 171 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso agli atti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’interesse originariamente azionato, correlato alla necessità di evitare ulteriori investimenti in vista del subentro dell’aggiudicataria nella commessa, risulti venuto meno per effetto della stipulazione del contratto e dell’avvenuto subentro della stessa nel servizio. La carenza delle condizioni dell’azione, tra cui l’interesse a ricorrere, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., non potendo la mera allegazione della parte supplire alla verifica giudiziale della sua effettiva sussistenza. L’interesse all’ostensione deve essere diretto, concreto e attuale, ex art. 22 legge n. 241/1990, e non meramente ipotetico o eventuale, sicché non legittima l’accesso la prospettiva, differita e condizionale, di un futuro procedimento di affidamento del medesimo servizio.
Il Fatto
La società ricorrente, partecipante alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, vedeva annullato l’esito che la vedeva aggiudicataria, con subentro della società controinteressata nella commessa. Con distinte istanze del 23.10.2025 e del 10.11.2025, la ricorrente chiedeva al Comune l’ostensione della corrispondenza intercorsa con la nuova aggiudicataria, dei DURC e del contratto stipulato, dichiarando un interesse strumentale alla verifica dei requisiti di esecuzione e alla necessità di evitare ulteriori investimenti per la gestione interinale del servizio.
A fronte del riscontro parziale dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del proprio diritto e l’annullamento del diniego. Si costituivano il Comune e la controinteressata, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il contratto era stato stipulato e il subentro si era ormai perfezionato.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha condiviso l’eccezione, rammentando che le condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e che l’interesse a ricorrere va identificato nella concreta ed attuale utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento dell’impugnativa. Detta utilità va valutata con riferimento alla specifica pretesa azionata e all’interesse dichiarato nella relativa istanza, non potendo il ricorrente rimodularne il senso nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, l’interesse posto a base delle istanze di accesso era stato esplicitamente correlato alla necessità di garantire il celere subentro dell’aggiudicataria, allo scopo di evitare ulteriori esborsi economici per la gestione interinale. Il Tribunale ha rilevato come la stipulazione del contratto e l’avvenuto subentro della controinteressata avessero ormai neutralizzato la ragione concreta dell’accesso, facendo venire meno il bisogno di tutela. Il nuovo interesse, prospettato in corso di giudizio e finalizzato a verificare la legittimità dell’operato in vista di un futuro esperimento della procedura, è stato qualificato come meramente ipotetico ed eventuale, e comunque non riconducibile all’oggetto dell’originaria istanza.
Quanto all’accesso civico generalizzato, il Collegio ha osservato che il mero richiamo normativo non è sufficiente a coltivare tale distinta direzione, né può essere utilizzato per ottenere l’integrale corrispondenza tra un’Amministrazione e un’impresa concorrente. In ogni caso, la successiva trasmissione del contratto da parte del Comune è stata ritenuta satisfattiva anche del generico interesse ostensivo, completando il quadro documentale già in precedenza comunicato e privando il ricorso di ogni residua utilità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile e le spese compensate.
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Nota della Redazione
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