Revoca misure di accoglienza per condotte violente e detenzione di stupefacenti legittima se la motivazione non è solo progettuale (TAR Molise n. 46 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca delle misure di accoglienza dei beneficiari del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ai sensi dell’art. 40 del D.M. 18 novembre 2019, l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di revoca non è sorretta da adeguato fumus boni iuris quando il provvedimento impugnato risulti fondato principalmente su condotte violente nei confronti degli altri ospiti della struttura, detenzione di sostanza stupefacente e allontanamento non autorizzato. La mancata sottoscrizione del “patto di accoglienza” da parte dell’interessata ha incidenza solo parziale nella motivazione del provvedimento, non scalfendo i profili essenziali della revoca, in relazione ai quali la ricorrente non ha articolato censure puntuali. L’avere l’Amministrazione previamente adottato misure meno afflittive (separazione cautelativa e trasferimenti temporanei), rivelatesi inidonee a ripristinare le condizioni minime di sicurezza e convivenza proprie del modello SAI, esclude il difetto di proporzionalità.
Il Fatto
Una cittadina straniera, accolta presso una struttura del progetto SAI del Comune di Sant’Elia a Pianisi, impugnava la determinazione con cui il Responsabile del Servizio aveva revocato l’accoglienza ex art. 40 del D.M. 18 novembre 2019, chiedendone la sospensione cautelare.
La ricorrente deduceva la violazione delle regole progettuali non sarebbe a lei ascrivibile, non avendo sottoscritto il c.d. “patto di accoglienza”, e censurava il provvedimento per difetto di proporzionalità e per mancata valutazione delle proprie condizioni di vulnerabilità personale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto l’istanza cautelare non sorretta da adeguati elementi di fumus boni iuris, rilevando come la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione del patto di accoglienza abbia un’incidenza solo parziale nella motivazione del provvedimento. La revoca risultava principalmente basata sulla commissione di condotte violente nei confronti degli altri ospiti, sulla detenzione di sostanza stupefacente e sull’allontanamento non autorizzato dalla struttura, profili essenziali rispetto ai quali la ricorrente non aveva formulato censure specifiche.
Quanto all’invocata non imputabilità della violazione delle regole progettuali per la mancata sottoscrizione del patto di accoglienza, il Collegio ha valorizzato la relazione dell’Equipe Multidisciplinare del progetto SAI del 12.01.2026, dalla quale risultava che l’inserimento era stato effettuato alla presenza della mediatrice linguistica e che erano state esplicitate le regole di accoglienza, i diritti e i doveri della beneficiaria.
In ordine al dedotto difetto di proporzionalità, il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato dava atto dell’adozione di misure meno afflittive (separazione cautelativa e trasferimenti temporanei), rivelatesi inidonee a ripristinare le condizioni minime di sicurezza e convivenza proprie del modello SAI, senza che la ricorrente avesse formulato censure specifiche al riguardo.
Quanto, infine, alla mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità personale, la censura è stata ritenuta del tutto generica e non supportata da circostanze documentate, emergendo anzi dalla relazione dell’Equipe Multidisciplinare l’assenza di elementi idonei a far supporre situazioni di criticità.
Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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