Integrazione del contraddittorio e definizione del merito nella tutela cautelare avverso l’inadempimento di un accordo ex art. 15, l. n. 241/1990 (TAR Molise n. 42 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accertamento dell’inadempimento di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, qualora emergano profili di partecipazione di soggetti che non rivestono la qualità di controinteressati in senso formale, il giudice amministrativo dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando al ricorrente un termine per la notifica. In presenza dei presupposti per una sollecita definizione del merito, il tribunale può contestualmente fissare l’udienza pubblica di trattazione ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., senza necessità di provvedere sulla domanda cautelare.
Il Fatto
Un Consorzio per lo sviluppo industriale ha adito il TAR Molise chiedendo, previa adozione di idonea misura cautelare, la declaratoria dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione di un accordo sottoscritto in data 11.07.2024 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto il trasferimento al Comune della gestione tecnico-amministrativa di un’Area PIP. Il ricorrente ha altresì impugnato la successiva nota del Comune del 19.02.2026, chiedendo la voltura dell’AUA relativa all’impianto di depurazione e la nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti consequenziali.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio, mentre la Provincia di Campobasso non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Comunità montana e della Regione Molise, enti che, pur non rivestendo la qualità di controinteressati in senso formale, risultano coinvolti nella vicenda relativa alla gestione dell’Area PIP e alla voltura dell’autorizzazione. Tale integrazione è stata ritenuta indispensabile per garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio e la completezza del thema decidendum.
Il Tribunale ha quindi assegnato al ricorrente un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere alla notifica del ricorso nei confronti degli enti indicati.
In secondo luogo, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la sollecita definizione del merito del gravame, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di fissare l’udienza pubblica di trattazione quando la controversia presenti profili di particolare urgenza e completezza istruttoria.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 e compensando tra le parti le spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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