La revoca del nulla osta prima dell’ingresso vale comunicazione al datore di lavoro (TAR Molise n. 150 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato prima dell’ingresso in Italia del cittadino straniero, è validamente effettuata ai recapiti – incluso il domicilio digitale – indicati dal datore di lavoro nella domanda di nulla osta. Non è richiesta la prova della ricezione delle comunicazioni in assenza di specifica contestazione. La conoscenza del provvedimento non può essere rimessa alla spontanea attivazione dell’interessato, come l’istanza di accesso agli atti, che non fa decorrere autonomamente il termine di impugnazione. Il ricorso avverso la revoca notificato oltre il termine di decadenza è irricevibile.
Il Fatto
Il cittadino extracomunitario impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato il 3.12.2024 su domanda del datore di lavoro, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il 1°.01.2025. L’interessato, entrato in Italia l’11.01.2025, dichiarava di aver avuto conoscenza del provvedimento solo tramite accesso agli atti del 26.01.2026. Il ricorso, notificato il 17.03.2026, censurava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di revoca, deducendo che la revoca sarebbe stata illegittimamente adottata prima dell’ingresso in Italia e che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno era imputabile al datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato che il nulla osta era stato rilasciato sulla base della domanda presentata dal legale rappresentante della società datrice di lavoro, nella quale erano indicati i recapiti del lavoratore, tra cui l’indirizzo PEC. L’Amministrazione aveva inviato a tale domicilio digitale sia il preavviso di revoca sia il provvedimento definitivo.
Quanto alla dedotta mancata prova dell’avvenuta trasmissione, il Tribunale ha osservato che l’Amministrazione non era tenuta a fornire tale prova in assenza di una specifica contestazione del fatto, che la difesa del ricorrente aveva omesso di esplicitare. La tesi della necessità di una comunicazione personale allo straniero prima dell’ingresso in Italia è stata ritenuta destituita di fondamento: essa si risolverebbe nell’impossibilità per l’Amministrazione di adottare la revoca prima dell’ingresso nel territorio nazionale.
Il Collegio ha precisato che, quando i provvedimenti sono adottati prima dell’ingresso in Italia, le comunicazioni non possono che essere indirizzate ai recapiti indicati nella domanda originaria, essendo questi gli unici che l’Amministrazione può e deve utilizzare. Solo se l’Amministrazione si determina dopo l’ingresso dello straniero, con dichiarazione di primo ingresso che indichi recapiti diversi, sorge l’onere di comunicazioni individuali.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva documentato di aver formalmente dichiarato alle autorità il proprio ingresso in Italia. La conoscenza del provvedimento non può essere fatta dipendere dalla spontanea attivazione dell’interessato mediante istanza di accesso agli atti, poiché ciò equivarrebbe a rimettere alla scelta dell’interessato la decorrenza dei termini di impugnazione, in violazione delle regole della decadenza. Il ricorso, notificato il 17.03.2026, è stato quindi dichiarato irricevibile, con spese compensate per le eccezionali ragioni di legge.
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Nota della Redazione
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