Sospensione attività illegittima senza prova di lavoro subordinato dei volontari (TAR Molise n. 142 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 ha natura sanzionatoria e cautelare, non pecuniaria, sicché la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, la cui potestà cognitiva ai sensi degli artt. 22 e 22-bis legge n. 689/1981 è circoscritta alle sole opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Nel merito, è illegittimo il provvedimento di sospensione fondato sulla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi quando l’ispettorato non abbia dimostrato, con elementi concreti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i soggetti presenti in azienda, i quali, ove qualificati come volontari, non fanno sorgere in capo al piccolo imprenditore o coltivatore diretto l’obbligo di redazione e tenuta del DVR.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo presso l’azienda agricola di un coltivatore diretto, gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro rilevavano la presenza di tre volontari iscritti all’Associazione WWOOF e contestavano al titolare la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale. L’interessato, deducendo di non essere tenuto alla redazione del DVR in quanto piccolo imprenditore senza dipendenti, impugnava il provvedimento dinanzi al TAR.
La difesa erariale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia attenesse a una sanzione amministrativa devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario prevista dagli artt. 22 e 22-bis legge n. 689/1981 riguarda esclusivamente le opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di sanzioni pecuniarie, non anche i provvedimenti dal contenuto dispositivo diverso. La sospensione dell’attività, associando una funzione sanzionatoria a una funzione cautelare e non essendo riconducibile a una sanzione pecuniaria, radica la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non recava elementi idonei a giustificare la riqualificazione in termini di lavoro subordinato dell’attività dei volontari presenti in azienda. La stessa difesa erariale aveva riconosciuto che l’obbligo di redazione del DVR discendeva dalla occupazione di lavoratori subordinati, ma dal verbale emergeva che i medesimi soggetti erano stati definiti come volontari e che nel provvedimento di sospensione era stata compilata la sola sezione relativa alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, mentre era stata “sbarrata” la sezione concernente l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Poiché nessuna dimostrazione era stata fornita circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il Collegio ha concluso per l’illegittimità del provvedimento, atteso che il coltivatore diretto non è tenuto alla redazione del DVR e che la qualifica di volontario dei soggetti presenti non fa sorgere tale obbligo. Con assorbimento del terzo motivo di gravame, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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