L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la carta del docente non richiede la spedizione in forma esecutiva (TAR Molise n. 122 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario, qualora l’obbligo di adempimento riguardi la pubblica amministrazione. La notificazione all’amministrazione debitrice di copia conforme della sentenza, senza la spedizione del titolo in forma esecutiva, soddisfa le formalità richieste dall’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire il pagamento delle somme riconosciute entro un termine, nominando contestualmente il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente precaria, titolare di supplenze per gli anni scolastici indicati nella sentenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.000,00.
Rimasta inadempiente l’amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituendosi, non contestava l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. L’ammissibilità è attestata dal passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’apposita certificazione del Tribunale di Isernia.
Quanto alla forma del titolo esecutivo, il Collegio ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, applicabili dal 28 febbraio 2023, che hanno eliminato la necessità della spedizione in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario. È sufficiente la notifica di una copia attestata conforme all’originale, come avvenuto nel caso di specie, rendendo la procedura adeguata.
Il giudice ha inoltre chiarito che la sentenza del Tribunale ordinario rientra tra i titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo questo strumento finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il TAR ha ordinato l’esecuzione del pagamento di € 1.000,00 nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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