Sospensione della revoca dell’autorizzazione ambientale per mancata valutazione dei risultati della bonifica (TAR Molise n. 28 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, la revoca di un’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), del D.lgs. n. 152/2006 per persistente mancato adeguamento alle diffide è illegittima ove l’Amministrazione non abbia valutato i risultati medio tempore conseguiti dall’impresa nella bonifica del sito, la difficoltà oggettiva di completamento delle attività di rimozione dei rifiuti e la consistenza effettiva di quelli ancora da smaltire. La prosecuzione dell’attività di bonifica, nelle more del giudizio, risponde sia all’interesse privato sia a quello pubblico, configurandosi l’interruzione come pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione ambientale per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva revocato il titolo, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), del D.lgs. n. 152/2006, per il persistente mancato adeguamento alle prescrizioni impartite con le diffide. La revoca faceva seguito a una serie di atti autorizzativi succedutisi nel tempo, inerenti il medesimo impianto.
La società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca, deducendo che l’Amministrazione non aveva considerato lo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei rifiuti dal sito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando la domanda cautelare, ha incentrato la propria valutazione su entrambi i presupposti della cautela, ritenendo la giurisdizione e la competenza del giudice adito.
In punto di fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, non sembra aver adeguatamente considerato tre profili essenziali: i risultati conseguiti dall’impresa nella bonifica dell’area, la difficoltà oggettiva di completamento delle attività di rimozione e l’effettiva consistenza dei rifiuti ancora da smaltire. Tale carenza istruttoria e motivazionale ha indotto il Tribunale a ritenere non manifestamente infondate le censure prospettate.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che la prosecuzione dell’attività di bonifica, almeno fino alla trattazione del merito, appare la soluzione più rispondente agli interessi privati e pubblici. L’interruzione dell’attività, al contrario, comprometterebbe entrambi gli interessi, configurandosi come danno grave e irreparabile per la società e come pregiudizio per l’interesse pubblico alla bonifica del sito.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.