Obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento di contrattualizzazione delle strutture accreditate (TAR Molise n. 91 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervenuto accreditamento di una struttura sanitaria non determina di per sé un obbligo a contrarre in capo all’Amministrazione, né configura un diritto alla contrattualizzazione, dipendendo tale fase dal duplice vincolo della programmazione per fabbisogno e della sostenibilità finanziaria. Tuttavia, la struttura già accreditata è titolare di una posizione di interesse legittimo alla stipula dell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, cui corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato. L’inerzia serbata su istanze e solleciti di contrattualizzazione è illegittima, non potendo l’omessa ridefinizione dei tetti di spesa e dei budget delle strutture già convenzionate assurgere a fattore esimente. Il giudice amministrativo, in caso di silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, differendo la nomina del commissario ad acta all’eventuale inadempimento.
Il Fatto
Quattro società cooperative, già accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per la gestione di strutture residenziali psichiatriche, avevano inviato alla Regione Molise e all’A.S.Re.M. altrettante istanze volte alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Le Amministrazioni non avevano riscontrato le richieste, né i successivi solleciti formulati dalle interessate.
Avverso tale inerzia, le strutture hanno proposto distinti ricorsi chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle Amministrazioni a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi. Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Regione e le Amministrazioni statali, eccependo l’infondatezza del gravame, mentre l’A.S.Re.M. è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riunito i ricorsi, riconoscendoli ammissibili e fondati. Ricostruito il quadro giuridico di riferimento, ha premesso che, secondo la giurisprudenza richiamata, non esiste un astratto diritto alla contrattualizzazione, né l’accreditamento genera un obbligo a contrarre, essendo la stipula dell’accordo subordinata alla programmazione del fabbisogno localizzato e alla sostenibilità finanziaria.
Cionondimeno, richiamando i propri precedenti, il Collegio ha ribadito che la società già accreditata è titolare di un interesse legittimo alla stipula dell’accordo e alla conseguente definizione del procedimento con provvedimento espresso. L’esistenza di un potere discrezionale dell’Amministrazione, dipendente dalla programmazione sanitaria, dal fabbisogno e dalle risorse, non esclude l’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza di parte.
Quanto ai limiti finanziari, il Tribunale ha escluso che la mancata definizione dei tetti di spesa possa giustificare l’inerzia, sottolineando l’illegittimità della prassi di prorogare gli accordi con le strutture già convenzionate, impedendo di fatto l’accesso ai nuovi soggetti accreditati. L’Amministrazione, fermi i tetti, avrebbe dovuto valutare il ridimensionamento delle prestazioni delle strutture già contrattualizzate per consentire l’ingresso di nuovi operatori, non potendo l’omessa ridefinizione dei budget configurarsi come fattore esimente.
Alla luce di tali coordinate, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato all’A.S.Re.M., alla Regione Molise e al Commissario ad acta, ciascuno per quanto di competenza, di concludere i procedimenti entro il termine di novanta giorni. Ha invece differito la nomina del commissario ad acta, da disporre solo in caso di perdurante inadempimento, stante la discrezionalità tecnica delle valutazioni richieste. Le spese di lite sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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