Termini perentori e rimborso del 50% dei diritti di istruttoria nel silenzio sulla VIA per impianti eolici PNIEC (TAR Molise n. 80 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti ricompresi nel PNIEC, di cui all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, hanno natura perentoria. I criteri di priorità di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo decreto non legittimano la sospensione o lo slittamento di detti termini. Il procedimento di VIA deve concludersi entro il termine complessivo di centosessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico. Decorso inutilmente tale termine, sorge in capo al proponente il diritto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, quale forma speciale di indennizzo da ritardo, azionabile congiuntamente all’azione avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento unico ambientale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza di 72 MW. L’istanza era dichiarata procedibile e, dopo una fase di consultazione pubblica conclusasi, il procedimento entrava in una fase di stallo, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avviasse l’istruttoria né adottasse lo schema di provvedimento. La società adiva il TAR avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Cultura, confermando la natura decisionale pluristrutturata del provvedimento di VIA. Ha invece disposto l’estromissione della Regione Molise, estranea al giudizio.
Nel merito, il TAR ha affermato che l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che introduce criteri di priorità per la trattazione dei progetti PNIEC, non può essere interpretato nel senso di attribuire un “effetto sospensivo” ai procedimenti di VIA di impianti di potenza inferiore. Una simile lettura condurrebbe a una interpretatio abrogans delle previsioni sui termini procedimentali, espressamente qualificati come perentori. Il mancato rispetto dei termini, dovuto a mere questioni organizzative interne, non può ridondare a danno del privato istante.
Il Collegio ha quindi accertato che, nel caso di specie, il termine di conclusione del procedimento era ampiamente decorso. Ha ordinato al MASE e al Ministero della Cultura di provvedere entro novanta giorni, con nomina del titolare del potere sostitutivo per l’ipotesi di ulteriore inerzia, conformemente a quanto stabilito dall’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006.
Il TAR ha, infine, accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, qualificandolo come conseguenza automatica del ritardo e come forma speciale di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, con condanna del MASE al pagamento dell’importo di euro 21.327,30.
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Nota della Redazione
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