Ottemperanza del giudicato: ordine al Comune di pagare e commissario ad acta per decreto ingiuntivo esecutivo (TAR Molise, sez. I, n. 63 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo non opposto o confermato, anche in sede di appello, da sentenza passata in giudicato. In tale giudizio, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine perentorio decorso il quale nomina sin d’ora un commissario ad acta. L’oggetto dell’ordine è la condanna al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo, ivi comprese le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e gli interessi legali, con esclusione delle sole spese non documentalmente sostenute.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice di una somma di denaro nei confronti del Comune di Castellino del Biferno, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso, opposto e confermato da una sentenza passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto, il Comune non solo non provvedeva al pagamento ma non si costituiva neppure in giudizio.
La ricorrente aveva già esperito, senza successo, il tentativo di riscossione coattiva, attivando la procedura di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise riteneva il ricorso ammissibile, rilevando la definitività del provvedimento e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Dichiarava altresì ammissibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sussistendo l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il giudice amministrativo riteneva il ricorso fondato, attesa la mancata dimostrazione da parte dell’Amministrazione di aver adempiuto a quanto impostole dal decreto ingiuntivo e dalla successiva sentenza civile che ne aveva respinto l’opposizione.
Ne conseguiva l’ordine al Comune di dare esecuzione al titolo, attraverso il pagamento del capitale, degli interessi legali e delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, entro il termine ultimativo di 75 giorni. In conformità alle richieste della ricorrente, il TAR nominava sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, individuato nella persona del Segretario comunale. Il commissario avrebbe dovuto attivarsi, su istanza di parte, dopo la vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di 75 giorni.
Il giudice amministrativo, infine, condannava il Comune alla refusione delle spese di lite, liquidate in modo onnicomprensivo, nel rispetto del principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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