Cessazione della materia del contendere per avvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1732 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle somme liquidate nelle sentenze da eseguire, comprovato dalla produzione dei decreti dirigenziali e degli ordini di pagamento e confermato dal ricorrente, determina l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e, quindi, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata dal giudice, il quale, pur potendo compensare le spese di lite in ragione delle peculiarità del contesto in cui è maturato il ritardo, deve comunque porre a carico dell’Amministrazione la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Il Fatto
Un avvocato, agendo in proprio, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che non avevano provveduto al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 104/2025 e n. 807/2024, per un importo complessivo di Euro 2.529,63, con distrazione in suo favore.
L’amministrazione non si costituiva in giudizio. Nelle more del procedimento, il ricorrente riferiva al Collegio l’intervenuta soddisfazione della propria pretesa, chiedendo comunque la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la documentazione prodotta dall’Amministrazione — consistente nei decreti dirigenziali prot. 1536 e 1537 del 20-4-2026 e nei conseguenti speciali ordini di pagamento — e ricevuta conferma dal ricorrente dell’avvenuto pagamento in data 3-6-2026, ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere con il ricorso.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., l’intervenuta sopravvenienza ha comportato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale esito, pur non costituendo una pronuncia di merito sull’obbligo, è proprio del giudizio di ottemperanza allorché l’obbligo stesso risulti ormai adempiuto.
Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che il ritardo dell’Amministrazione fosse riconducibile alla mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale pendente. Tale elemento oggettivo ha indotto il Collegio a non applicare il criterio della soccombenza virtuale, pur riconoscendo il diritto del ricorrente a vedersi rifondere il contributo unificato versato per l’accesso alla giustizia, posto integralmente a carico dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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