Superamento dell’AUA e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Veneto n. 1653 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso le prescrizioni di un provvedimento amministrativo quando, nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato sia stato superato da un nuovo atto rilasciato dall’amministrazione. La sopravvenienza di una nuova autorizzazione, che incide direttamente sull’oggetto della controversia, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, privando il ricorrente dell’utilità concreta che deriverebbe dall’eventuale annullamento del titolo originario. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione della stessa parte ricorrente, la quale attesta la cessazione della materia del contendere e l’assenza di un interesse residuo alla pronuncia.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno stabilimento nel Comune di Trevenzuolo, impugnava in parte qua la determinazione provinciale del 13 maggio 2024 recante il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), deducendo l’illegittimità di alcune prescrizioni ivi apposte. Nel corso del giudizio, la medesima società depositava atto con il quale dichiarava che l’AUA oggetto del ricorso era stata superata da una nuova autorizzazione, rilasciata con determinazione provinciale del 12 febbraio 2026. Con tale dichiarazione, la ricorrente assumeva il venir meno dell’interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente ha espressamente dedotto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, in considerazione dell’avvenuto rilascio di una nuova autorizzazione che ha superato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto effettivamente sussistente tale difetto, valorizzando la dichiarazione della società ricorrente quale indice inequivoco della cessazione dell’interesse strumentale alla pronuncia di annullamento.
L’esito del giudizio è stato pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina il caso in cui, prima della decisione, il ricorso diventi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La fattispecie si distingue dalla cessazione della materia del contendere, in quanto non è l’amministrazione ad aver annullato o riformato l’atto impugnato, ma è la stessa parte ricorrente a riconoscere che il bene della vita non è più perseguibile attraverso l’eventuale annullamento.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione, conformemente alla richiesta della ricorrente e senza opposizione della sola parte costituita, l’Azienda ULSS 9 Scaligera, che aveva depositato un atto di mero stile. La decisione assume rilievo nella prassi dei giudizi in materia ambientale, nei quali il frequente succedersi di provvedimenti autorizzatori può determinare la perdita di utilità dell’impugnativa originaria.
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Nota della Redazione
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