Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1624 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione spontanea del giudicato, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. In tale evenienza non sussistono i presupposti per la contestuale applicazione della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva la possibilità di diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di un giudizio davanti al Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, aveva ottenuto l’accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della somma.
La sentenza, divenuta definitiva, veniva notificata al Ministero senza che quest’ultimo provvedesse all’adempimento. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Veneto, chiedendo l’adozione degli atti necessari per la piena esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la regolare notifica della stessa, nonché il decorso del termine dilatorio. Ha quindi ritenuto l’azione esperibile, in quanto l’azionabilità del rimedio dell’ottemperanza è prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, ha rilevato la fondatezza del ricorso, non avendo l’Amministrazione intimata, rimasta contumace, fornito alcuna prova dell’eseguito adempimento. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo all’accredito della somma di euro 2.000,00 sul portafoglio «carta docente» per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Con previsione volta a garantire la piena effettività della tutela, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ha ravvisato i presupposti in ragione della nomina del commissario, precisando che resta salva la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione nell’attività del commissario stesso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in suo favore, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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