Risarcimento del danno al militare: la verificazione guida la liquidazione (TAR Veneto n. 1609 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., accerta il diritto al risarcimento del danno subìto da un militare per la patologia contratta a causa del servizio prestato, deve stabilire i criteri per la liquidazione del danno, potendo fare legittimamente riferimento alle risultanze della verificazione tecnica disposta dal giudice. In sede di quantificazione del danno non patrimoniale biologico, il giudice può richiamare le tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto dell’età dell’interessato e della percentuale di invalidità riconosciuta, nonché della necessità di valorizzare la sofferenza in termini elevati nei periodi di malattia e in termini medi a postumi stabilizzati. Nella liquidazione del danno, l’Amministrazione è tenuta ad applicare il principio della compensatio lucri cum damno, sottraendo dall’importo risarcitorio quanto già percepito dal danneggiato a titolo indennitario.
Il Fatto
Un militare conveniva in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della patologia contratta nello svolgimento del servizio, in particolare nell’ambito di operazioni di sminamento, lamentando l’insufficienza delle informazioni e dei dispositivi di protezione individuale forniti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con una prima sentenza non definitiva, aveva già accertato il diritto del ricorrente al risarcimento, disponendo una verificazione per accertare l’entità del danno, patrimoniale e non patrimoniale, e per quantificarlo in termini monetari secondo le tabelle del Tribunale di Milano. All’esito del deposito della verificazione, il ricorrente aveva depositato memoria insistendo per una più elevata quantificazione o, in subordine, per l’integrazione della stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto, nel decidere la fase conclusiva del giudizio, ha ritenuto di non discostarsi dalle valutazioni operate dal verificatore, giudicandole ampiamente motivate e basate sulla letteratura scientifica di riferimento. Il Collegio ha, quindi, confermato l’accertamento tecnico, che aveva riconosciuto al militare un danno biologico temporaneo e permanente in varie percentuali e periodi, respingendo implicitamente le contestazioni del consulente di parte, riproposte dal ricorrente nella memoria finale.
In applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il Collegio ha stabilito i criteri che l’Amministrazione dovrà osservare per liquidare il danno. La quantificazione del danno non patrimoniale dovrà avvenire secondo le tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto dell’età dell’interessato al momento della menomazione e della percentuale di invalidità complessiva. Il verificatore ha inoltre suggerito, e il Collegio ha recepito, la necessità di valutare la sofferenza in termini elevati nei periodi di malattia e convalescenza, e in termini medi a postumi stabilizzati.
Quanto al rapporto tra risarcimento e indennità, il TAR ha affermato un principio fondamentale: l’Amministrazione, nella liquidazione finale, dovrà applicare la compensatio lucri cum damno, sottraendo dall’importo dovuto a titolo risarcitorio quanto il militare abbia già ottenuto a titolo indennitario per i medesimi fatti. Tale principio evita una duplicazione di ristoro per lo stesso danno.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento secondo i criteri indicati e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.
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Nota della Redazione
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