Acquisizione gratuita post abuso edilizio: oneri istruttori e limiti del potere ablatorio (TAR Valle d’Aosta n. 35 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area di sedime costituiscono un effetto automatico e vincolato, mentre l’acquisizione di superfici ulteriori rispetto al sedime ha natura eventuale e discrezionale, subordinata a una specifica e puntuale motivazione circa le ragioni che ne giustificano l’estensione, pur entro il limite massimo del decuplo. La nozione di “entità immobiliari non indipendenti”, che ai sensi dell’art. 77, comma 6, della legge regionale Valle d’Aosta n. 11/1998 esclude l’applicazione delle misure ablative, deve essere interpretata in chiave sostanziale e funzionale, valorizzando l’effettiva configurazione del bene e la sua concreta destinazione economica: grava pertanto sull’amministrazione un puntuale onere istruttorio e motivazionale per escludere la deroga. È, infine, privo di base normativa il potere del Comune di costituire unilateralmente un diritto di passaggio permanente su fondi diversi da quello su cui insiste l’abuso, potendo l’accesso essere assicurato solo tramite gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento, quali l’art. 843 cod. civ. o il procedimento espropriativo.
Il Fatto
Il Comune di La Salle, richiamata la propria ordinanza di demolizione del 13 settembre 2018 concernente una tettoia di circa 200 mq realizzata senza titolo abilitativo su un terreno del ricorrente, concedeva due proroghe, fissando il termine ultimo al primo settembre 2019. Il destinatario non ottemperava, sicché, all’esito di sopralluoghi congiunti con la Stazione forestale nel corso dei quali veniva accertata la persistenza del manufatto, il Responsabile del Servizio tecnico adottava il provvedimento del 13 febbraio 2025, oggetto di impugnazione.
L’atto comunicava l’accertamento dell’inottemperanza e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell’intero mappale su cui insiste la tettoia, costituiva un diritto di passaggio permanente su terreni limitrofi, e concedeva al proprietario la mera facoltà di rimuovere il manufatto entro trenta giorni per recuperare i materiali ed evitare la maggiorazione delle spese. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, in quanto rivolto a contestare vizi propri del provvedimento di acquisizione e non già la presupposta ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile. Ha quindi respinto il primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza del Responsabile dell’Ufficio tecnico, rilevandone l’inutilità pratica: la disciplina regionale è stata nel frattempo modificata dall’art. 35 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 17, che ha attribuito proprio al dirigente o al responsabile dell’ufficio tecnico il potere di ordinare la demolizione, sicché un eventuale annullamento per vizio di incompetenza condurrebbe alla riadozione del medesimo atto da parte dello stesso organo.
Accolto, invece, il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della deroga di cui all’art. 77, comma 6, della legge regionale n. 11/1998 per le trasformazioni che interessino “entità immobiliari non indipendenti”. Il Collegio ha chiarito che tale nozione non può essere intesa in senso meramente catastale, ma va interpretata in chiave sostanziale, valorizzando l’integrazione funzionale delle porzioni e l’assetto unitario di sfruttamento economico. Nel caso di specie, il Comune ha escluso la deroga senza svolgere alcuna adeguata istruttoria e senza confrontarsi con gli elementi emergenti dagli atti, quali la documentazione progettuale dell’impianto di riciclo e la posizione centrale della particella, pervenendo a una motivazione meramente apparente.
Con riguardo al terzo motivo, il TAR ha respinto la tesi della “remissione in termini”, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 16/2023 e di Cons. Stato n. 1859/2026: la demolizione tardiva non incide sull’effetto acquisitivo già perfezionatosi, essendo la facoltà accordata al privato una mera concessione per evitare l’aggravio delle spese. Ha invece accolto il profilo relativo all’eccesso di potere nella determinazione dell’area acquisita: l’acquisizione di una superficie di circa 968 mq, a fronte di un’abuso insistente su circa 200 mq, richiedeva una motivazione rigorosa circa il nesso funzionale tra l’opera e l’area ulteriore, non potendo tale onere ritenersi assolto dal generico richiamo alle esigenze operative della demolizione.
Accolto, infine, il quarto motivo, il TAR ha ritenuto la costituzione del diritto di passaggio permanente su fondi limitrofi un potere non previsto dall’ordinamento: gli artt. 77 della legge regionale n. 11/1998 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 non contemplano la costituzione di diritti reali minori, essendo l’accesso ai fondi altrui assicurato dagli strumenti tipici. L’annullamento del provvedimento impugnato è stato disposto per difetto di istruttoria e di motivazione, da un lato, e per carenza di attribuzione e illogicità, dall’altro, con la condanna alle spese del Comune di La Salle.
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Nota della Redazione
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