Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte ricorrente (TAR Valle d’Aosta n. 30 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di avere perso interesse alla decisione nel merito, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale ha piena disponibilità dell’azione sino al momento della trattenuta in decisione; il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione nel merito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, impugnava gli atti del Comune relativi all’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli chalet nell’ambito della manifestazione fieristica “Marché Vert Noël” edizione 2025/2026, contestando la sua collocazione tra gli operatori non assegnatari per esaurimento dei posti disponibili. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, essendosi ormai conclusa la manifestazione per la quale aveva agito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. sancisce l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una carenza di interesse. Tale evenienza si verifica nella specie, poiché la parte ricorrente ha depositato in giudizio un atto univoco con cui ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio richiama il principio fondamentale della domanda, applicabile anche al processo amministrativo: il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, cosicché il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. La parte, pertanto, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può manifestare la propria volontà di non coltivare più l’azione; in tal caso, il giudice non può che prendere atto di tale dichiarazione, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Sulla scorta di tali considerazioni, anche alla luce dei precedenti citati (tra cui Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016), il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
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Nota della Redazione
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