Project financing: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’aggiudicazione al RTI (TAR Valle d’Aosta n. 31 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso avverso la valutazione di non ammissibilità di una proposta di project financing ai sensi degli artt. 174 e 193 d.lgs. n. 36/2023 diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. allorché il ricorrente, nel corso del giudizio, risulti aggiudicatario della procedura aperta successivamente bandita dalla medesima stazione appaltante per l’affidamento del medesimo servizio. La sopravvenienza dell’aggiudicazione, satisfattiva dell’interesse sostanziale fatto valere, priva di utilità la pronuncia di merito sulla legittimità dell’atto di non ammissione. La declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata anche d’ufficio dal giudice amministrativo, che provvede alla compensazione delle spese di lite, su richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
Una società, gestore di servizi idrici, presentava una proposta di partenariato pubblico privato per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane della Regione Valle d’Aosta, ai sensi degli artt. 174 e 193 d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante, società in house del servizio idrico, valutava la proposta non ammissibile e avviava una procedura aperta per l’affidamento del medesimo servizio.
La società proponente impugnava la valutazione di non ammissibilità e gli atti conseguenti, tra cui la determina a contrarre e l’avviso di gara, deducendo l’illegittimità della scelta di non dar corso alla procedura di project financing. Nel corso del giudizio, il RTI di cui la ricorrente faceva parte risultava tuttavia aggiudicatario della procedura aperta indetta dalla stessa amministrazione (determinazione n. 99 del 31 marzo 2026).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta ha dato atto della nota depositata dalla società ricorrente in data 3 aprile 2026, con la quale la parte dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’aggiudicazione al RTI della procedura aperta aveva infatti determinato il pieno conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita dall’impresa, rendendo del tutto inutile una pronuncia di merito sull’atto impugnato.
Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando la facoltà del giudice di rilevarla anche d’ufficio. La norma processuale configura l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse come esito necessario del giudizio allorché, nel corso del processo, venga meno l’interesse delle parti alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, conformemente alla richiesta formulata dalla parte ricorrente. L’onere della soccombenza virtuale è stato così neutralizzato, nonostante la definizione in rito del giudizio, valorizzando l’esito satisfattivo della vicenda per l’impresa ricorrente.
La sentenza ha infine ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm., sebbene la declaratoria di improcedibilità non comporti statuizioni demolitorie o conformative in capo all’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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