Mutamento di destinazione d’uso di pertinenza in zona a rischio medio: divieto se aumenta il rischio (TAR Valle d’Aosta n. 15 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree a media pericolosità idrogeologica, il regime derogatorio che consente interventi di ristrutturazione e mutamento di destinazione d’uso è subordinato alla condizione che l’intervento non aggravi il rischio e, ove richiesto, diminuisca la vulnerabilità della struttura. Il mutamento di destinazione d’uso di una superficie accessoria (SNR), quale un’autorimessa, in superficie utile (SU) adibita ad attività commerciale, comportando una maggiore esposizione al pericolo, non è ammesso se non accompagnato da misure idonee a compensare il rischio aggiuntivo. La modifica della destinazione d’uso di una pertinenza in via autonoma dall’edificio principale è preclusa in tali zone, poiché si risolverebbe in un’elusione del divieto di nuove costruzioni. La verifica di compatibilità va condotta in base alla classificazione di piano del rischio, non in relazione al rischio concreto accertato caso per caso.
Il Fatto
Un proprietario impugnava il diniego opposto dal Comune alla domanda di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di un’autorimessa/deposito in esercizio commerciale. L’immobile, sito in area classificata a media pericolosità per rischio frane e inondazioni, era qualificato come superficie accessoria (SNR) pertinenziale di una civile abitazione. Il provvedimento negativo si fondava su plurimi motivi, tra cui il contrasto dell’intervento con la disciplina regionale di gestione del rischio idrogeologico e l’assenza di elementi migliorativi atti a ridurre la vulnerabilità dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure avverso i motivi di diniego basati sulle valutazioni dell’Assessorato regionale. Richiamando la delibera della Giunta regionale n. 2939/2008, il giudice ha rammentato che nelle aree a media pericolosità vige un generale divieto di interventi di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d’uso, temperato da una disciplina derogatoria di stretta interpretazione. Tale deroga è ammessa solo a condizione che l’intervento diminuisca le condizioni di vulnerabilità della struttura e, per il rischio inondazione, sia finalizzato all’ammodernamento delle attività in atto.
La trasformazione di un’autorimessa in esercizio commerciale, con il passaggio da superficie accessoria a superficie utile, è stata ritenuta inidonea a soddisfare tali condizioni. L’intervento comporta un’inevitabile maggiore intensità di utilizzo e una più elevata presenza di persone, accrescendo il valore dell’elemento esposto al pericolo. Al contrario, la realizzazione di strutture pertinenziali è consentita proprio in ragione della loro natura accessoria e della funzione servente, che non determina un aumento stabile della presenza umana.
Il Collegio ha escluso che la tesi del ricorrente, volta a consentire il mutamento d’uso autonomo della pertinenza, possa trovare accoglimento, poiché produrrebbe un effeto elusivo del divieto di nuove costruzioni: il proprietario potrebbe realizzare un garage e successivamente, spezzando il vincolo di pertinenzialità, ottenere un nuovo edificio destinato ad attività autonome.
Quanto all’eccepita conformità al PRG e all’assenza di un rischio concreto, il Tribunale ha precisato che l’ammissibilità urbanistica è presupposto necessario ma non sufficiente e che l’assoggettamento ai vincoli va verificato in base alla classificazione di piano, non in ragione di accertamenti soggettivi difformi. La presenza di aperture vetrate e l’esiguo innalzamento del piano di calpestio, di soli 10 centimetri, non sono stati ritenuti idonei a compensare l’aggravio del rischio.
Il primo motivo, concernente profili di competenza comunale, è stato assorbito, mentre il terzo, relativo ai pareri della Soprintendenza, è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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