Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 14495 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo nomina fin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, che provvederà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. possono essere richieste solo in caso di ulteriore inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro la sentenza n. 13121 del 18.12.2024, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di euro 500,00 annui per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.313,00.
La sentenza, ritualmente notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al titolo, né con riguardo all’attribuzione della Carta né con riguardo al pagamento delle spese di lite. Il docente ha pertanto proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ha accertato che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Risultando per tabulas la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il Collegio ha accolto la domanda di ottemperanza.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio presupposto, liquidate in euro 1.313,00, oltre accessori, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio ha infine ritenuto di non condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, non sussistendone allo stato i presupposti, precisando che la parte ricorrente potrà richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00, oltre accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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