Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 14494 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta con sentenza passata in giudicato. L’amministrazione che rimanga inerte è condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La mancata prova dell’avvenuto adempimento, gravante sul debitore, determina l’accoglimento del ricorso. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’inottemperanza non sia perdurante oltre i termini assegnati. L’inerzia sistematica dell’amministrazione che non ottempera al giudicato, costringendo la parte a un ulteriore giudizio, è segnalata alla Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la prestazione di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, previa emissione della Carta docente e accredito della somma di € 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, per l’anno scolastico 2024/2025.
Rimasta l’amministrazione inerte, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva versando una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione fosse regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; l’inerzia serbata dal Ministero ha determinato l’accoglimento della pretesa. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte.
Il Collegio ha escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, rinviando a un’eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando il notevole numero di ricorsi simili e l’inerzia persistente dell’amministrazione, che determina l’instaurazione di ulteriori giudizi con esposizione al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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