Condono edilizio e acquisto in asta: termini inderogabili ex art. 40 L. n. 47/1985 (TAR Lazio n. 14460 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 40, comma 6, della L. n. 47/1985, nel disciplinare il condono edilizio per gli immobili acquisiti tramite procedure esecutive, richiede la coesistenza di due presupposti: la presentazione della domanda di sanatoria entro 120 giorni dall’atto di trasferimento e l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge. Tali requisiti sono tassativi e la loro assenza comporta il legittimo rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione. Le disposizioni emergenziali Covid-19, che hanno disposto la sospensione dei procedimenti amministrativi, non incidono sui termini di presentazione delle istanze di parte, concernendo esclusivamente i procedimenti già pendenti o avviati durante l’emergenza.
Il Fatto
Un’associazione religiosa, divenuta proprietaria di un immobile a seguito di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento nel 2020, presentava nel 2022 una domanda di condono ai sensi dell’art. 40, comma 6, della L. n. 47/1985, per il cambio di destinazione d’uso da autorimessa a luogo di culto. L’Amministrazione comunale rigettava l’istanza, ritenendola tardiva rispetto al termine di 120 giorni previsto dalla legge. L’associazione impugnava il provvedimento, deducendo plurimi vizi di legittimità e invocando le proroghe pandemiche. Nel giudizio interveniva ad opponendum una società proprietaria di immobili confinanti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, previa trattazione congiunta dei motivi, rammentando la natura tassativa dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di condono di cui all’art. 40, comma 6, L. n. 47/1985. La norma subordina la sanatoria alla presentazione dell’istanza entro 120 giorni dal decreto di trasferimento e alla circostanza che le ragioni di credito siano antecedenti all’entrata in vigore della legge sul condono. Nel caso di specie, l’immobile era stato trasferito nel giugno 2020 e l’istanza era stata presentata solo nel 2022, ben oltre la scadenza del 7.10.2020.
Il Collegio ha escluso che le norme emergenziali potessero soccorrere la ricorrente, precisando che le sospensioni procedurali disposte durante la pandemia riguardavano solo i procedimenti amministrativi in corso o avviati nell’emergenza e non certo i termini perentori per la presentazione di istanze di parte.
Quanto al secondo requisito, la Corte ha osservato che l’ipoteca sull’immobile risultava iscritta in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 47/1985, con la conseguenza che difettava anche il requisito dell’anteriorità delle ragioni di credito. L’insussistenza dei presupposti di ammissibilità rendeva doveroso il rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione e infondate tutte le censure dedotte.
L’esito del giudizio ha comportato la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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