Onere di impugnazione non immediata delle clausole sui criteri di valutazione (TAR Lazio n. 14448 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che non siano immediatamente escludenti né impediscano in radice la partecipazione alla gara o la formulazione di un’offerta competitiva non devono essere impugnate in via anticipata, essendo la loro lesività concreta percepibile solo all’esito della procedura. La scelta dei criteri di valutazione e delle relative formule di punteggio rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Il punteggio conseguito nei criteri tabellari non implica analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali, né la qualità di gestore uscente legittima un automatico miglior punteggio tecnico, valendo solo quanto effettivamente tradotto nell’offerta. Il superamento del limite di pagine dell’offerta tecnica non costituisce causa di esclusione se la lex specialis ricollega alla violazione la sola non valutazione delle parti eccedenti.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio, ha impugnato l’aggiudicazione della gara indetta da Ferservizi S.p.A. per la somministrazione di personale a tempo determinato, conclusasi con la propria collocazione al terzo posto. Ha censurato la valutazione dell’offerta tecnica, contestando lo scarto tra punteggi tabellari e discrezionali e la mancata valorizzazione dell’esperienza pregressa, nonché la formula di attribuzione del punteggio economico, ritenuta idonea a comprimere la componente prezzo. Con motivi aggiunti ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione delle offerte delle controinteressate, che avrebbero utilizzato tabelle e accorgimenti grafici per eludere il limite dimensionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività della censura avverso la clausola sulla formula del punteggio economico, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018 e affermando che le clausole relative ai criteri di valutazione non sono immediatamente lesive, poiché la loro incidenza si manifesta solo con l’aggiudicazione. Ha quindi escluso la natura escludente del ricorso incidentale, disponendo l’esame prioritario del ricorso principale poiché l’eventuale caducazione della gara derivante dall’accoglimento delle censure avrebbe comunque conservato utilità per la ricorrente.
Nel merito, la valutazione dell’offerta tecnica è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile oltre i limiti della manifesta illogicità. La Corte ha precisato che i criteri tabellari e quelli discrezionali assolvono funzioni distinte e che la qualità di gestore uscente non può fondare alcun automatismo premiante, pena l’alterazione del confronto concorrenziale. La divergenza di giudizio tra commissari è stata invece ricondotta a fenomeno fisiologico, componibile nella sintesi finale.
Quanto alla formula del punteggio economico, il Collegio ne ha affermato la legittimità, evidenziando come la funzione non lineare concava non abbia annullato la differenziazione dei punteggi, ma solo attenuato il peso marginale del ribasso, coerentemente con la struttura dell’appalto in cui la competizione economica incide esclusivamente sulla fee di agenzia. La previsione generale e astratta della clausola, conoscibile ex ante, ha escluso ogni profilo di sviamento di potere.
I motivi aggiunti sono stati rigettati: il limite di pagine è stato qualificato come prescrizione meramente organizzativa, con conseguenza della sola non valutazione delle parti eccedenti, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione. La censura sul vantaggio competitivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che l’eventuale espunzione delle tabelle avrebbe mutato l’esito della graduatoria. Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il rigetto del ricorso principale idoneo a consolidare l’aggiudicazione.
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Nota della Redazione
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