Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro: necessaria la confutazione specifica del diniego (TAR Lazio n. 14434 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, il diniego fondato sull’omessa richiesta di conversione allo Sportello unico per l’immigrazione è legittimo e resiste a censure generiche. Il ricorrente ha l’onere di contestare specificamente la ragione ostativa posta a fondamento del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente una lamentazione astratta di difetto di motivazione, carenza istruttoria o ingiustizia manifesta. La censura priva di confutazione puntuale delle concrete ragioni del rigetto rende il ricorso infondato.
Il Fatto
La ricorrente, entrata in Italia con visto per motivi di studio e titolare di permesso di soggiorno per tali motivi, stipulava un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una società e presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura rigettava l’istanza, rilevando l’assenza della richiesta inoltrata allo Sportello unico per l’immigrazione, ufficio competente per le conversioni da studio a lavoro.
Avverso il diniego la ricorrente deduceva difetto di motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà manifesta, ingiustizia manifesta e vizio della funzione, lamentando la sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del titolo. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, valorizzando il dato testuale dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999. La norma subordina la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, nei limiti delle quote fissate dall’art. 3 del Testo unico immigrazione. La procedura di conversione presuppone quindi l’attivazione dello Sportello unico da parte dell’interessato.
Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione aveva evidenziato l’esito negativo della verifica telematica: non risultava inoltrata alcuna richiesta di conversione in favore della ricorrente, nonostante la documentazione prodotta (iscrizione al corso di lingua italiana, attestato di livello A1, buste paga e contratto di assunzione). Il TAR ha osservato che proprio tale ragione ostativa costituiva il fondamento del diniego impugnato.
La censura formulata nel ricorso veniva ritenuta decontestualizzata: l’atto impugnato non metteva in discussione i presupposti soggettivi per la conversione ma rilevava il mancato esperimento della procedura prevista. L’omessa impugnazione specifica di quella ragione rendeva il ricorso generico e privo di effettiva capacità demolitoria. Sull’interessato gravava l’onere di dimostrare l’infondatezza della ragione ostativa, non essendo sufficiente lamentare in astratto un difetto di motivazione o di istruttoria.
La sentenza ha quindi respinto il ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della ridotta attività difensiva dall’Amministrazione, limitata al deposito di documenti.
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Nota della Redazione
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