Ai soli atti regionali di ripiano payback dispositivi medici il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14429 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determina l’importo dovuto costituisce esercizio di attività vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, non implicante una spendita di potere autoritativo. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la contestazione del quantum debeatur e dei relativi presupposti economici e contabili radica un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo del payback sono infondate, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale, che ha qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria, ragionevole e proporzionata.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici alle aziende del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, l’ha inserita tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, richiedendole il versamento di un importo determinato. Ha altresì gravato gli atti ministeriali presupposti, tra cui il D.M. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto e il D.M. 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida, deducendo plurimi vizi di legittimità e violazioni costituzionali ed eurounitarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato le censure relative agli atti statali, richiamando i precedenti conformi e i principi affermati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2024. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla fissazione retroattiva dei tetti, sul difetto di istruttoria e sulla violazione dell’affidamento, evidenziando come il meccanismo del payback fosse noto alle imprese sin dal 2015 e come il calcolo dello scostamento trovi base in criteri normativamente predeterminati.
Quanto alla natura del contributo, il Collegio ha escluso il carattere tributario della prestazione, trattandosi di un contributo solidaristico rientrante nell’ambito dell’art. 23 Cost. ma privo dei caratteri propri del tributo, con conseguente infondatezza delle censure relative alla capacità contributiva e al diritto di proprietà. Ha inoltre respinto le censure sulla violazione del principio di proporzionalità, richiamando la riduzione al 48% dell’importo originario disposta a seguito della Corte costituzionale n. 139 del 2024, e quelle sulla compromissione dell’equilibrio contrattuale, trattandosi di obbligazione operante ab externo sulla sfera patrimoniale del fornitore.
In relazione al provvedimento regionale di recupero, il TAR ha invece rilevato il proprio difetto di giurisdizione. Le attività demandate alle Regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 hanno natura meramente attuativo-esecutiva e priva di discrezionalità: la verifica della documentazione contabile e la conseguente determinazione dell’elenco e degli importi si risolvono in un accertamento tecnico del quantum debeatur, che instaura una posizione di diritto soggettivo dell’impresa, non intermediata dal potere amministrativo.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per la parte relativa agli atti regionali, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le ulteriori doglianze, concernenti profili di violazione delle garanzie partecipative e di errata quantificazione del fatturato, sono state ritenute riproponibili dinanzi al giudice ordinario, afferendo anch’esse al rapporto obbligatorio. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.