Soccorso istruttorio e titoli di riserva nei concorsi di massa: prevale l’autoresponsabilità (TAR Lazio n. 14355 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche di massa, il soccorso istruttorio non è attivabile quando il candidato abbia reso una dichiarazione negativa espressa in sede di domanda, pur essendo il titolo di riserva già indicato in altra sezione della stessa. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di compilare con diligenza la domanda, sopportando le conseguenze di eventuali errori che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Consentire una rimessione in termini postuma significherebbe riconoscere un vantaggio ingiustificato in violazione della par condicio.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 unità presso la Direzione Regionale della Campania. Nella domanda di partecipazione, pur avendo indicato nella sezione dedicata alle esperienze lavorative di aver svolto servizio civile nazionale senza demerito, nella sezione relativa alla riserva dei posti aveva espresso una risposta negativa. All’esito della procedura, la candidata non era stata inclusa nella graduatoria dei vincitori e l’Amministrazione non aveva riconosciuto il titolo di riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che il soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda, in ragione del principio di autoresponsabilità che, nei concorsi di massa, assume rilievo accentuato per garantire la par condicio e la massima speditezza procedimentale.
Il Tribunale ha precisato che il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale. La domanda presentata dalla ricorrente conteneva una risposta espressa e negativa al quesito relativo al possesso di titoli di riserva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
La Sezione ha quindi applicato i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, escludendo che l’Amministrazione sia tenuta a una verifica caso per caso della sopravvenuta diversa volontà dei candidati di avvalersi di titoli non dichiarati. L’onere dichiarativo gravante sul candidato è stato ritenuto proporzionato, non gravoso e coerente con il principio di autoresponsabilità, che implica adeguata diligenza nella compilazione dell’istanza.
Eventuali errori commessi nella presentazione della domanda non possono ricadere sulla posizione degli altri concorrenti che hanno correttamente adempiuto all’onere di cooperazione concorsuale, risultando all’esito vincitori e già titolari di contratto di assunzione. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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