Cessazione della materia del contendere per il pagamento ridotto del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14314 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, come convertito dalla legge n. 118/2025, configura il versamento, entro il termine perentorio di trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 come una modalità satisfattiva dell’obbligazione che ne determina l’estinzione integrale. Il perfezionamento di tale pagamento ridotto preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi e impone al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e i conseguenti provvedimenti della Provincia Autonoma di Bolzano che ne avevano determinato l’importo dovuto a titolo di ripiano per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti era stato successivamente gravato anche il decreto provinciale che aveva ricalcolato la quota di payback.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 d.l. n. 95/2025, consentendo alle aziende fornitrici di assolvere agli obblighi di ripiano versando, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, una quota ridotta pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che la società ricorrente aveva provveduto, nei termini di legge, al pagamento della quota ridotta in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. L’ente provinciale, con proprio decreto, aveva dato atto dell’avvenuto versamento da parte delle aziende elencate, tra cui la ricorrente, comunicandolo alla segreteria del TAR Lazio.
La disciplina transitoria introdotta dal legislatore del 2025 configura il versamento del 25 per cento dell’importo come causa di estinzione integrale dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, con conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa alla corresponsione degli importi. La norma prevede espressamente che l’accertamento dell’avvenuto pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano.
In applicazione di tale disposizione, il TAR ha ritenuto che l’avvenuta inclusione della ricorrente nell’elenco delle aziende che avevano integralmente versato la quota ridotta rendesse privo di oggetto il giudizio, non residuando alcuna utilità ulteriore da riconoscere alla parte ricorrente.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha riguardato l’intero gravame, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, come espressamente previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
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Nota della Redazione
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