Contributi alle emittenti radiofoniche: la tardiva produzione delle dichiarazioni del commercialista non è sanabile e legittima l’autotutela (TAR Lazio n. 14311 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa per l’erogazione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può essere invocato per sanare la produzione tardiva di documenti che la disciplina di gara richiede a pena di inammissibilità, quando la scadenza del termine di presentazione delle domande sia ormai decorsa. La produzione postuma di una dichiarazione, redatta da un professionista abilitato ma successiva al termine, non è idonea a superare la preclusione, nemmeno quando la sottoscrizione rechi una data formalmente antecedente, qualora ne risulti incerta l’effettiva anteriorità. Grava sul partecipante l’onere di autoresponsabilità, che gli impone di fornire dichiarazioni complete e non reticenti sin dalla domanda. L’annullamento in autotutela del contributo, fondato sulla non conformità della documentazione prodotta, è legittimo se la motivazione dà conto dell’interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente erogate, anche quando l’utilità abbia natura economica e la procedura abbia cadenza annuale.
Il Fatto
Una società, titolare di concessione per l’esercizio di un’emittente radiofonica locale a carattere commerciale, presentava domanda di ammissione al contributo previsto per l’anno 2022. Nella domanda dichiarava costi e ricavi attestati da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, ma allegava dichiarazioni in realtà sottoscritte da un consulente del lavoro, come emerso in sede di controlli. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo un’istruttoria caratterizzata da richieste di chiarimenti e riscontri contraddittori, non attribuiva alcun punteggio alla società per i criteri relativi al fatturato pubblicitario e alle spese in tecnologie innovative, confermando la posizione in graduatoria. La società impugnava quindi la graduatoria definitiva, lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Nelle more del giudizio, il Ministero avviava un procedimento di autotutela per l’annualità 2021, disponendo l’azzeramento del punteggio e il recupero delle somme già erogate, anche contro tale determinazione la società proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disponeva la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. In via preliminare, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti con memoria depositata ma non notificata alla controparte, in quanto contenenti censure nuove e non ricollegabili al thema decidendum originario, in violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la graduatoria. Ha osservato che l’articolo 4, comma 4, del d.m. 20 ottobre 2017 richiede la produzione di dichiarazioni rese da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a pena di inammissibilità. La società aveva invece allegato dichiarazioni sottoscritte da un consulente del lavoro, in contrasto con il principio di autoresponsabilità. La successiva integrazione documentale, realizzata quando il termine di presentazione delle domande era già scaduto, non poteva essere considerata sanante. La Corte ha sottolineato che, nelle procedure comparative e di massa per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può essere invocato per sanare la violazione di oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di presentare documenti completi e non reticenti entro i termini. Ha inoltre rilevato che la spiegazione fornita dalla società circa l’esistenza di dichiarazioni di identico contenuto ma recanti date differenti non era convincente, rimanendo incerta l’effettiva anteriorità della sottoscrizione rispetto alla scadenza del termine.
Quanto al ricorso avverso la nota di autotutela, la Corte lo ha ritenuto infondato. Il primo motivo è stato disatteso sulla base delle stesse considerazioni già esposte per il ricorso principale. Il secondo motivo è stato rigettato, poiché l’aver limitato l’annullamento alla sola annualità 2021, e non anche a quella 2020, non integrava un vizio di contraddittorietà, ma risultava coerente con la decorso del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 21-novies della legge n. 241/1990. Il terzo motivo è stato infine respinto, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento di autotutela, in quanto fondato sulla non conformità delle dichiarazioni prodotte per l’annualità 2021 e sull’interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente erogate.
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Nota della Redazione
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