Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in materia di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14288 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura e notificata alle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate, pur in assenza di una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui era stato individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, unitamente agli atti ministeriali presupposti e alle successive delibere regionali di ridefinizione delle quote e di differimento dei termini di pagamento. La società aveva articolato plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere avverso i provvedimenti impositivi del c.d. payback dispositivi medici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame depositata dalla società ricorrente in data 26 giugno 2026, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura e notificata alle Amministrazioni intimate. La rinuncia, intervenuta prima della decisione, ha determinato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., norma che non richiede alcuna valutazione nel merito delle questioni sollevate.
Il TAR ha rilevato la regolarità formale della rinuncia, verificando la sussistenza della procura alle liti e l’avvenuta notificazione alle controparti costituite, tra cui il Ministero della Salute. Non risultavano costituite in giudizio tutte le parti intimate, circostanza che non ha impedito la declaratoria di estinzione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto di causa, caratterizzate da rilevanti profili interpretativi in materia di ripiano della spesa farmaceutica e di compatibilità con i principi costituzionali e unionali. La pronuncia si inserisce nel contenzioso relativo al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, già investito da interventi della Corte costituzionale, senza che il Collegio abbia dovuto esprimersi sul merito delle censure.
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Nota della Redazione
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