Decadenza dall’azione risarcitoria per il danno da ritardo della P.A. e decorrenza del termine (TAR Lazio n. 14264 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria per il danno derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., che inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Detto termine non è interrotto né sospeso dalla persistenza dell’inadempimento amministrativo, né dalla proposizione di ulteriori azioni volte a sollecitare la conclusione del procedimento. L’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’effetto interruttivo e sospensivo, trovo applicazione esclusivamente nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in quanto disposizione derogatoria rispetto alla regola generale di cui all’art. 2964 cod. civ., che esclude l’interruzione e la sospensione dei termini di decadenza.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di amministratori di sostegno di alcuni soggetti affetti da grave patologia, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dell’ASL Roma 6, del Comune di Ardea e del Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario Roma 6.4 Pomezia-Ardea al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inerzia amministrativa nell’adozione di un piano assistenziale individualizzato, già accertata con sentenza del TAR Lazio del 9 ottobre 2023 e con successiva ordinanza di nomina di un commissario ad acta del 13 marzo 2024. Il piano assistenziale è stato infine redatto in data 26 marzo 2024.
Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, sostenendo che l’azione risarcitoria fosse stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. Hanno altresì contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti nella qualità di amministratori di sostegno e la fondatezza della domanda nel merito, sia sotto il profilo dell’insussistenza della responsabilità, sia sotto quello del concorso colposo del danneggiato, sia infine della quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto le eccezioni di rito, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività della notificazione. I giudici hanno rilevato che l’istanza era stata presentata il 5 agosto 2022 e che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, quindi entro il 5 settembre 2022 (essendo il 4 settembre una domenica, ai sensi dell’art. 2963, comma 3, cod. civ.). Il termine decadenziale di centoventi giorni ha quindi iniziato a decorrere il 5 settembre 2023, con scadenza il 3 gennaio 2024, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta solo l’8 aprile 2024.
Quanto alla tesi dei ricorrenti, secondo cui il termine non sarebbe decorso perché la condotta omissiva era ancora in corso, il Collegio ha chiarito che l’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. stabilisce sì che il termine non decorre fintanto che perdura l’inadempimento, ma prevede espressamente che lo stesso termine inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il legislatore ha così contemperato gli opposti interessi, imponendo al danneggiato l’onere, sotto pena di decadenza, di esercitare l’azione risarcitoria anche a fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione.
In relazione alla dedotta violazione del giudicato e alla successiva ordinanza di ottemperanza, il TAR ha evidenziato che non è consentito uno “slittamento” della decorrenza del termine decadenziale, richiamando il precedente di TAR Lazio, Sez. I-ter, 25 febbraio 2021, n. 2329, secondo cui il termine di decadenza non può ritenersi interrotto da un’ulteriore azione volta a sollecitare la conclusione del procedimento. Non può trovare applicazione l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., poiché esso contempla un effetto interruttivo e sospensivo unicamente nel caso di proposizione dell’azione di annullamento, trattandosi di disposizione derogatoria non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2025, n. 3176, che ha escluso profili di incostituzionalità e di contrasto con il diritto europeo dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., ravvisando nella norma un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di certezza del processo amministrativo e la tutela del diritto di difesa: il danneggiato dispone di un ampio arco temporale (un anno e centoventi giorni) per proporre l’azione risarcitoria.
Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda e alla natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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