Improcedibilità dell’incidente di esecuzione per sopravvenuta carenza di interesse in materia di esecuzione del giudicato amministrativo (TAR Lazio n. 14256 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incidente di esecuzione nel giudizio amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, con proprie deduzioni, rappresenti che l’incarico del Commissario ad acta sia da ritenere esaurito e che la prosecuzione della fase commissariale non sia più suscettibile di apportare utilità rispetto agli interessi azionati nel giudizio di ottemperanza. La valutazione circa la persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di esecuzione è rimessa alle deduzioni della parte, la cui sopravvenuta carenza costituisce causa di improcedibilità dell’incidente, con conseguente compensazione delle spese di fase.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio promosso dal Consorzio via delle Vigne A.T.O. 72 avverso il silenzio-inadempimento formatosi nell’ambito del procedimento di assegnazione di superfici edificabili per l’attuazione del Programma di trasformazione urbanistica “Via delle Vigne A.T.O. 72” in Roma. Con la sentenza n. 620 del 16 gennaio 2019 il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, disponendo la nomina di un Commissario ad acta con ordinanza n. 10311 del 5 agosto 2019.
Nella fase di esecuzione, con ordinanza presidenziale n. 404 del 13 febbraio 2026, il Tribunale aveva disposto il deposito di una relazione commissariale. Il Commissario ad acta depositava la propria relazione in data 4 marzo 2026, rappresentando la situazione di stallo. In data 5 marzo 2026, il consorzio ricorrente depositava brevi note d’udienza con le quali sosteneva che il mancato frazionamento della particella non costituisse circostanza ostativa alla definizione delle procedure di assegnazione e che le questioni relative alla corretta esecuzione della convenzione fossere ormai devolute a un autonomo giudizio a cognizione piena.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, ha esaminato le deduzioni depositate dal consorzio ricorrente in adempimento dell’ordinanza presidenziale, valutandone la portata rispetto alla prosecuzione dell’incidente di esecuzione. Il collegio ha rilevato come il consorzio avesse rappresentato che il mancato frazionamento della particella non fosse ostativo alla definizione delle procedure di assegnazione, ritenendo esaurito l’incarico del Commissario ad acta in considerazione dell’ambito limitato dei poteri allo stesso attribuiti e della situazione di stallo dal medesimo rappresentata nella relazione depositata.
Il Tribunale ha quindi valorizzato le predette deduzioni quali manifestazioni di un sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione della fase commissariale. La circostanza che il consorzio avesse ritenuto la fase commissariale non più suscettibile di apportare ulteriori utilità rispetto agli interessi azionati nel giudizio, unitamente alla devoluzione delle questioni relative all’esecuzione della convenzione a un autonomo giudizio di cognizione piena promosso da uno dei consorziati interessati, ha indotto il collegio a ritenere venuta meno la necessità di proseguire nell’attività di esecuzione del giudicato tramite il commissario.
La improcedibilità è stata pertanto pronunciata per sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dalle stesse deduzioni della parte ricorrente. La Sezione ha inoltre disposto la compensazione delle spese di fase, in considerazione della natura della pronuncia e delle peculiarità della vicenda che ha condotto alla definizione della fase esecutiva.
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Nota della Redazione
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