Revoca accoglienza, la stabilità del reddito si valuta nell’arco minimo di un anno (TAR Lazio n. 14254 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca delle misure di accoglienza di un richiedente protezione internazionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.Lgs. n. 142/2015, l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti non può fondarsi su una valutazione automatica legata all’esistenza di un rapporto di lavoro, ma richiede una verifica sulla prevedibile stabilità e durata dello stesso. Le risorse economiche dell’interessato, per determinare la revoca, devono essere di carattere stabile e comunque riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno, considerando le attuali condizioni dello straniero.
La disposizione interna di cui all’art. 23, comma 1, lett. d), che configura la revoca come un provvedimento di decadenza, non è in contrasto con la Direttiva 2013/33/UE, in quanto si desume dalla facoltà prevista dall’art. 17, par. 3 della direttiva medesima.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario richiedente protezione internazionale, era stato ammesso alle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015. La Prefettura di Roma aveva disposto la revoca di tali misure, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, ritenendo che lo straniero disponesse di mezzi economici sufficienti, avendo percepito una retribuzione annua derivante da un contratto di lavoro prima a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato.
Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la valutazione sulla sufficienza dei mezzi economici avrebbe dovuto considerare la stabilità e la durata del rapporto di lavoro, che non poteva ritenersi consolidato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di revoca legittimo. I giudici hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 23, comma 1, lett. d), d.Lgs. n. 142/2015 costituisca il recepimento dell’art. 17, par. 3, della Direttiva 2013/33/UE, che consente agli Stati membri di subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento.
Il Collegio ha precisato che la revoca non consegue automaticamente all’esistenza di un’attività lavorativa, ma richiede una valutazione sulla prevedibile stabilità del rapporto di lavoro e del reddito che ne deriva, in conformità con l’art. 17, par. 4 della Direttiva, che impone che l’occupazione si protragga per un ragionevole lasso di tempo. Nel caso di specie, risultava che il ricorrente avesse iniziato a lavorare nel giugno 2024 e che il contratto fosse stato trasformato a tempo indeterminato, elemento che giustificava la revoca.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto non fondata la censura di contrasto dell’art. 23, comma 1, lett. d), con l’art. 20, par. 3 della Direttiva 2013/33/UE, che disciplina l’ipotesi di revoca qualora il richiedente abbia occultato risorse finanziarie. La disposizione interna, configurandosi come un provvedimento di decadenza per il mutamento delle condizioni economiche, si desume direttamente dalla facoltà concessa agli Stati dall’art. 17, par. 3.
Da ultimo, è stata ritenuta legittima la scelta del legislatore di parametrare la valutazione all’importo annuo dell’assegno sociale, in quanto tale criterio garantisce l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
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Nota della Redazione
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