Diniego di accesso alla documentazione di verifica dell’anomalia: annullamento per difetto di motivazione e necessità del bilanciamento in concreto (TAR Lazio n. 14212 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, il diniego di ostensione delle informazioni fornite dall’offerente a giustificazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, non può fondarsi sulla mera dichiarazione di segretezza resa dall’operatore economico, ma richiede una motivata e comprovata valutazione dell’Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti di legge. La stazione appaltante è tenuta a esplicitare le ragioni per cui le esigenze di riservatezza, anche di contenuto tecnologico o industriale, prevalgano, all’esito di un bilanciamento in concreto, sulle contrapposte esigenze difensive degli altri partecipanti e sul principio di trasparenza. Il provvedimento di oscuramento carente di tale contributo motivazionale è illegittimo e va annullato, con dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi. Il rito speciale “acceleratissimo” di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Il Fatto
Una società, classificatasi seconda in una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di calzature, presentava istanza di accesso agli atti al fine di acquisire i verbali di gara e l’offerta dell’aggiudicataria. Dopo un primo invio di documentazione, la società riscontrava la mancata trasmissione di quella relativa alla verifica di anomalia dell’offerta della vincitrice. La stazione appaltante respingeva la successiva richiesta di accesso a tale documentazione, richiamando la dichiarazione di diniego all’ostensione presentata dall’aggiudicataria, a tutela di un presunto segreto tecnico-commerciale. Avverso tale diniego la seconda classificata proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la controversia nello speciale rito di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, escludendo l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali. Il richiamo contenuto nella norma ai termini dimezzati dell’art. 55 c.p.a. è stato interpretato come comprensivo dell’intero regime dei termini cautelari, inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale, in coerenza con la finalità di celere definizione del contenzioso. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile e tempestivo, decorrendo il termine di impugnazione dalla comunicazione del diniego.
Detta valutazione deve essere supportata da una motivazione che dia conto della sussistenza dei presupposti di legge e della prevalenza, all’esito di un bilanciamento in concreto, delle oggettive esigenze di segretezza sulle esigenze difensive delle altre imprese partecipanti e sul canone della trasparenza, secondo l’orientamento della giurisprudenza europea. La natura discrezionale di tale valutazione ha impedito al giudice di pronunciarsi direttamente sull’accoglimento dell’istanza di accesso, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato, con l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la fattispecie e di pronunciarsi con una compiuta motivazione sulla sussistenza delle esigenze di riservatezza e sulla loro eventuale prevalenza sulle ragioni ostensive. Ogni altra domanda è stata respinta e le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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