Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero: termine e obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 14218 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che sia necessario un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento, di cui al d.lgs. n. 206/2007, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a un massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. La scadenza di tale termine senza alcuna pronuncia configura il silenzio inadempimento, azionabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
Un docente, in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna il 10.04.2025, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 25.06.2025, una domanda volta al riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto per la conclusione del procedimento, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al TAR Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio serbato e ottenere l’ordine di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nel quadro normativo di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Ha quindi individuato nell’art. 16, comma 6, di tale decreto la norma che fissa il termine per la decisione dell’autorità competente, stabilendo che il provvedimento di riconoscimento debba essere adottato “nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”. Tale termine, come chiarito dalla norma, può estendersi fino a un massimo di quattro mesi qualora, ai sensi del comma 2, l’Amministrazione richieda all’interessato le necessarie integrazioni documentali.
Il Collegio ha ricordato che, per la configurabilità dell’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine procedimentale, senza che sia richiesto alcun ulteriore presupposto. Nel caso di specie, entrambi gli elementi risultavano integrati: la domanda era stata presentata in data 25.06.2025 e, alla data di proposizione del ricorso, il termine complessivo di quattro mesi era ampiamente decorso senza che l’Amministrazione avesse adottato il provvedimento conclusivo. Dagli atti di causa non emergeva alcun elemento contrario che giustificasse l’inerzia.
Alla luce di quanto esposto, il TAR ha ritenuto sussistente il silenzio inadempimento del Ministero resistente, accogliendo il ricorso. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in considerazione della natura “di massa” dei procedimenti in questione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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