Controllo pubblico indiretto e qualifica di PMI: prevale la soglia del 25% (TAR Lazio n. 14167 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di sviluppo, la qualificazione dimensionale dell’impresa richiedente le agevolazioni costituisce atto definitivo e immediatamente lesivo quando l’amministrazione la definisca vincolante per il prosieguo del procedimento. La messa in liquidazione della società non determina l’interruzione del processo se la procura alle liti non è revocata. Un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più enti pubblici, a prescindere dal sistema di nomina dell’organo di amministrazione; la nozione di enti pubblici include università e centri di ricerca. La determinazione della dimensione d’impresa, incidendo sull’entità dell’aiuto concedibile, rientra nei poteri di direttiva, indirizzo e vigilanza del Ministero, configurandosi come atto dovuto quando sollecitata dalla Corte dei conti.
Il Fatto
Una società attiva nel settore biotecnologico, interamente partecipata da una fondazione, presentava una proposta di contratto di sviluppo per la produzione di anticorpi monoclonali anti-Covid. L’accordo di programma veniva sottoscritto, ma la Corte dei conti sollevava rilievi sulla qualifica di PMI della società, determinando un supplemento di istruttoria. Con nota del 6 novembre 2024, il Ministero qualificava la società come grande impresa, con conseguente riduzione delle agevolazioni concedibili. La società impugnava la nota, deducendo la nullità per carenza di attribuzione del Ministero, la violazione dell’affidamento e l’errore sulla qualificazione dimensionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di incompetenza territoriale: gli effetti del progetto, finalizzato alla cura della patologia Covid-19, hanno ricadute sull’intero ambito nazionale e non sono confinati alla sola Regione Toscana. Rigetta altresì l’eccezione di improcedibilità per intervenuta messa in liquidazione della società: la procura alle liti, proveniente dall’organo abilitato, resta valida finché non revocata, indipendentemente dalla sostituzione del legale rappresentante con il liquidatore.
Sull’eccezione di inammissibilità per natura endoprocedimentale della nota, il Collegio rileva che la stessa amministrazione ne ha ribadito il carattere definitivo e vincolante, con conseguente immediata lesività e sussistenza dell’interesse ad agire.
Nel merito, il primo motivo è infondato: la titolarità della misura agevolativa permane in capo al Ministero, che conserva poteri di direttiva, indirizzo e vigilanza ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.l. n. 112/2008. L’intervento ministeriale si configura come atto dovuto, sollecitato dalla Corte dei conti, e trova fondamento nella natura in house di Invitalia, sulla quale il Ministero esercita un controllo analogo a quello sui propri uffici.
Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile violazione del legittimo affidamento: l’accordo di programma fissava solo impegni e massimali, senza attribuire diritto soggettivo alle agevolazioni, subordinate alla successiva determina di concessione. L’accordo non ha mai acquisito efficacia per mancata registrazione, restando piena la facoltà di rivalutare lo status dimensionale prima della concessione definitiva.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’art. 3, par. 4, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE: il controllo pubblico indiretto superiore al 25% esclude la qualifica di PMI, a prescindere dal sistema di nomina dell’organo amministrativo. La presenza di dieci soci pubblici nella compagine della fondazione socia unica determina un inequivocabile controllo pubblico indiretto sulla ricorrente, ben superiore alla soglia, conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 24.9.2020, causa C-516/19. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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