Rigetto cittadinanza e rilevanza amministrativa di condotte penali prescritte (TAR Lazio n. 14163 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere sovrano e discrezionale, che richiede una valutazione prognostica circa la piena adesione del richiedente ai valori costituzionali. L’Amministrazione può legittimamente valorizzare, anche a distanza di tempo, condotte penalmente rilevanti che abbiano dato luogo a una condanna di primo grado, ancorché estinta per prescrizione, in virtù del principio di pluriqualificazione del fatto giuridico. Il fatto storico sotteso alla vicenda penale mantiene, infatti, autonoma rilevanza amministrativa come indice sintomatico della personalità del naturalizzando e del suo grado di integrazione, indipendentemente dagli esiti processuali. La stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti per l’accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, previo preavviso di rigetto, respingeva la domanda sulla base della situazione penale emersa, segnalando una contestazione del 2011 per tentato omicidio, poi derubricata in lesioni personali aggravate, per la quale era intervenuta sentenza di primo grado di condanna, riformata in appello con pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo vizi di istruttoria e di motivazione, lamentando la mancata valorizzazione delle osservazioni presentate e la ritenuta scarsa rilevanza di un episodio risalente e definito con esito favorevole. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, depositando la documentazione procedimentale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la valutazione circa la concessione della cittadinanza può fondarsi anche su fatti che hanno formato oggetto di procedimento penale conclusosi con esito favorevole per il richiedente. Il giudice amministrativo ha richiamato il principio per cui la prescrizione del reato nulla attesta in ordine alla non colpevolezza dei fatti contestati, consentendo comunque all’Amministrazione una valutazione negativa della condotta sul piano amministrativo.
La sentenza ha valorizzato il fatto storico quale elemento rivelatore della personalità del richiedente: la condotta aggressiva, realizzata con un coltello per futili motivi, configura un reato d’indole violenta che la legge considera ostativo alla concessione della cittadinanza “di diritto”. La Corte ha precisato che il dato della prescrizione non priva l’Amministrazione del potere di apprezzare il comportamento ai fini del giudizio prognostico sull’integrazione.
Il Collegio ha considerato anche il profilo temporale, chiarendo che l’Amministrazione può valutare fatti risalenti anche oltre il decennio quando le condotte siano ragionevolmente qualificabili come gravi. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva comunque ritenuto la sentenza di primo grado priva di vizi logici e adeguatamente argomentata, confermando anche le statuizioni civili.
Quanto al percorso di integrazione allegato dal ricorrente, il TAR ha precisato che la stabile occupazione e l’inserimento nel tessuto sociale costituiscono requisiti minimi per il soggiorno regolare e, pertanto, non sono di per sé sufficienti a fondare un giudizio positivo di piena adesione ai valori repubblicani, essendo richiesta l’assenza di qualsiasi ombra di inaffidabilità del richiedente.
Il Collegio ha concluso ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da adeguato corredo motivazionale e istruttorio, con conseguente infondatezza del ricorso e compensazione delle spese di lite, tenuto conto della specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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