La previdenza complementare per il personale in divisa non è un autonomo obbligo dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 14150 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema della previdenza complementare per il personale in divisa è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le amministrazioni pubbliche non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia né essendo previsti termini perentori per la sua attuazione. La tutela dei singoli dipendenti passa necessariamente attraverso le eventuali istanze presentate all’interno degli organi di rappresentanza sindacale. In assenza di un obbligo normativamente fondato, difetta il presupposto per configurare una responsabilità dell’amministrazione per i danni asseritamente subiti a seguito della mancata istituzione del sistema, dovendo inoltre il danno-conseguenza essere specificamente allegato e provato.
Il Fatto
Un ampio novero di dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria ha adito il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di avviare e attuare le procedure per l’istituzione del sistema di previdenza complementare, nonché il risarcimento dei danni per la mancata attivazione, sulla base dell’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e del d.lgs. n. 195/1995.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atti di stile, resistendo alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato, sez. II, 20.12.2011, n. 8440, poi ripreso dalla successiva pronuncia dell’8.4.2022, n. 2593, alla cui motivazione il Collegio ha integralmente rinviato.
Secondo tale indirizzo, il sistema in questione è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione. Le amministrazioni non possono unilateralmente disciplinare la materia e, nel caso del personale militare, l’attuazione è condizionata alle specifiche procedure di concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995. Il quadro normativo, pertanto, non configura alcun autonomo obbligo di provvedere in capo agli enti datoriali.
Il Tribunale ha escluso che la mancata istituzione del sistema di previdenza complementare possa integrare un inadempimento risarcibile, difettando il presupposto stesso della pretesa antigiuridicità della condotta amministrativa. La tutela dei singoli dipendenti, è stato precisato, passa necessariamente attraverso le istanze avanzate all’interno degli organi di rappresentanza sindacale.
In via ulteriormente assorbente, il TAR ha rilevato che i ricorrenti non hanno neppure specificamente allegato, né tantomeno provato, il danno-conseguenza individualmente subito a causa del contegno tenuto dall’amministrazione.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, attesa la natura soltanto formale della difesa delle parti resistenti.
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Nota della Redazione
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