Cancellazione sproporzionata per mancato aggiornamento formale dell’Albo, se i dati sono già stati comunicati (TAR Lazio n. 14109 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione della sospensione e della cancellazione dall’Albo degli operatori economici, comminata per la violazione dell’obbligo di comunicare le variazioni societarie nelle forme prescritte dal regolamento, è sproporzionata e illegittima quando l’operatore abbia comunque trasmesso all’amministrazione le informazioni rilevanti entro il termine di trenta giorni, sebbene non tramite lo specifico strumento di aggiornamento previsto. La mera inosservanza delle modalità formali di trasmissione non può giustificare una sanzione espulsiva, tanto più se l’operatore non ha potuto usufruire del termine di aggiornamento successivamente comunicato dalla piattaforma a causa dell’immediato avvio del procedimento di cancellazione.
Il Fatto
Una società, iscritta all’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, veniva sottoposta a procedimento di cancellazione per non aver comunicato tempestivamente la propria messa in liquidazione e la nomina del nuovo legale rappresentante, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 8, del Regolamento dell’Albo. La società aveva tuttavia inviato all’amministrazione, tramite numerose pec nei mesi di agosto e settembre 2025, il verbale di nomina del liquidatore e i riferimenti del nuovo rappresentante, ma non attraverso il form di aggiornamento predisposto sulla piattaforma. A seguito dell’avvio del procedimento, l’operatore veniva sospeso dall’Albo e, infine, cancellato con provvedimento del 19 dicembre 2025, con conseguente preclusione alla partecipazione alle procedure indette da Roma Capitale per un anno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza dei motivi concernenti il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità. In punto di fatto, il Collegio ha rilevato come la società avesse sostanzialmente rispettato il termine di trenta giorni per la comunicazione delle variazioni societarie, avendo trasmesso le informazioni a Roma Capitale attraverso molteplici comunicazioni pec. Non può pertanto configurarsi un’omissione informativa in senso proprio, essendo i dati effettivamente pervenuti all’amministrazione entro il termine regolamentare.
Quanto alla violazione delle modalità formali di trasmissione, il Tribunale ha ritenuto che sanzionare con la sospensione e la cancellazione dall’Albo la sola inosservanza dello strumento di aggiornamento previsto risulti irragionevole e sproporzionato. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che la società aveva ricevuto in data 17 ottobre 2025 gli avvisi automatici della piattaforma che le assegnavano un termine di trenta giorni per adeguare formalmente le dichiarazioni, termine di cui non aveva potuto usufruire in concreto, essendo stato avviato il procedimento di cancellazione già il 21 ottobre 2025.
Alla luce del contegno trasparente tenuto dall’operatore, la sanzione espulsiva è stata giudicata palesemente sproporzionata, anche in considerazione della gravità delle conseguenze derivanti dalla cancellazione, che impedisce la partecipazione alle gare per un anno. Il TAR ha conseguentemente annullato sia il provvedimento di sospensione sia quello di cancellazione, assorbendo le restanti censure relative all’illegittimità del Regolamento e delle previsioni sanzionatorie in esso contenute. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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