Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e risarcimento del danno patrimoniale per riduzione dell’assistenza indiretta ai disabili gravi (TAR Lazio n. 14101 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo che incide su prestazioni assistenziali è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto impugnato sia stato abrogato e sostituito da una nuova regolamentazione, che impone all’amministrazione di rideterminarsi sulle posizioni degli interessati. La decisione sulla domanda risarcitoria richiede la previa valutazione della legittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., valutazione che può condurre all’accoglimento della pretesa patrimoniale. Il danno patrimoniale è liquidato nella differenza tra quanto dovuto e quanto erogato per il periodo di applicazione dell’atto illegittimo, con rivalutazione monetaria e interessi, trattandosi di credito di valore. Il danno non patrimoniale non è presunto, ma deve essere allegato e provato, anche quando l’illecito è accertato, mediante idonea documentazione.
Il Fatto
Alcuni soggetti affetti da disabilità grave, beneficiari del servizio di assistenza indiretta erogato dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, impugnavano gli atti con cui l’amministrazione comunale aveva ridotto l’importo orario del contributo e le ore settimanali di assistenza, nonché i conseguenti Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.), ritenuti illegittimi sotto molteplici profili. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti estendevano l’impugnazione ai P.A.I. e proponevano domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il giudizio, dopo una prima sentenza di inammissibilità riformata dal Consiglio di Stato, era proseguito in riassunzione. Nelle more, l’amministrazione comunale aveva abrogato il regolamento impugnato, riconoscendone le criticità, e aveva adottato un nuovo regolamento che prevedeva una diversa composizione della commissione valutativa e l’effettuazione di visite domiciliari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il precedente conforme del TAR Lazio, sez. II-bis, n. 2984 del 2016, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, in ragione dell’abrogazione del regolamento comunale impugnato e della conseguente perdita di efficacia degli atti adottati in sua esecuzione, ormai privi di capacità lesiva attuale.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ritenuto necessario valutare la legittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., e l’ha accertata, condividendo le censure relative all’inadeguatezza della motivazione della delibera di riduzione dei contributi e alla redazione dei P.A.I. da parte di personale privo di competenze mediche, in contrasto con la normativa regionale che attribuisce tale funzione a un’unità di valutazione multidimensionale. Ha escluso, però, che l’illegittimità costituisca automatico presupposto della responsabilità, richiedendo comunque la prova del danno.
Il danno patrimoniale è stato riconosciuto e liquidato nella differenza tra la somma percepita e quella spettante, per il periodo compreso tra l’inizio della riduzione e l’adozione del nuovo regolamento. Sono state accolte le domande accessorie di rivalutazione monetaria e interessi, in quanto il credito risarcitorio ha natura valoristica e gli interessi vanno calcolati non sulla somma rivalutata, ma separatamente e giorno per giorno, per evitare indebite locupletazioni.
Il danno non patrimoniale è stato invece rigettato, in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di un concreto peggioramento delle proprie condizioni di vita, né prodotto certificati medici che documentassero un aggravamento delle patologie dipendente dalla riduzione dell’assistenza. La pretesa risarcitoria è stata pertanto ritenuta generica e priva di idoneo supporto probatorio, non essendo il danno non patrimoniale presunto.
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Nota della Redazione
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