Soglia concorsuale tripla dei posti tra discrezionalità legislativa e favor partecipationis (TAR Lazio n. 14104 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di una soglia di ammissione alla prova orale di un concorso pubblico, ancorata a un criterio quantitativo (un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso) e a un criterio qualitativo (punteggio minimo di 70 punti su 100), è legittima e insindacabile in sede giurisdizionale, in quanto espressione della discrezionalità del Legislatore, prima ancora che dell’Amministrazione, esercitata nei limiti della ragionevolezza e della logicità. Tale scelta normativa, finalizzata a garantire la concentrazione dei tempi delle procedure concorsuali e a rispondere a esigenze di celerità ed efficienza, non sacrifica irragionevolmente il principio del favor partecipationis, né integra una violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. La doppia soglia, qualitativa e quantitativa, non costituisce una surrettizia compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura, ma una legittima espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al Legislatore nella disciplina dei requisiti di accesso ai concorsi.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, bandito con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024, per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, per la regione Sardegna. All’esito della prova scritta, al ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 72/100, inferiore alla soglia minima di 90/100 stabilita dall’Amministrazione per l’ammissione alla prova orale nella regione Sardegna.
Il candidato impugnava gli atti della procedura, contestando essenzialmente la previsione della soglia di sbarramento. In particolare, censurava l’art. 8, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevedeva l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, a condizione del conseguimento del punteggio minimo di 70 punti su 100. Secondo il ricorrente, tale doppia soglia – l’una qualitativa (70/100) e l’altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si sarebbe tradotta in un’ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del favor partecipationis.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., la cui costituzione risultava frutto di un evidente lapsus calami, essendo del tutto estraneo alla procedura concorsuale in oggetto.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che sia il Legislatore sia la Pubblica Amministrazione, nell’indicare i requisiti di accesso e di superamento di un concorso, sono dotati di ampia discrezionalità, esercitabile nei limiti della ragionevolezza e della logicità delle scelte effettuate. Tale discrezionalità non è sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che emerga una manifesta irragionevolezza della regola concorsuale.
Con riferimento al concorso in esame, il limite di accesso alla prova orale è stato introdotto con normativa di rango primario. L’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 71 del 2024 ha, infatti, novellato l’art. 59, comma 10, lettera a), del d.l. n. 73 del 2021, prevedendo l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Per espressa previsione del successivo comma 2, tale disciplina si applica ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 71 del 2024, ossia la legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2024 ed entrata in vigore il successivo 31 luglio 2024.
I bandi di cui al D.D. n. 3059 del 2024 (scuola secondaria) e al D.D. n. 3060 del 2024 (primaria e infanzia), adottati in data 10 dicembre 2024, risultano successivi all’entrata in vigore della richiamata disciplina. Il TAR ha pertanto ritenuto del tutto legittima la previsione dell’art. 8 dei decreti direttoriali, che ha recepito la soglia quantitativa e qualitativa stabilita dal Legislatore.
Quanto alla ratio di tale limitazione, il Collegio l’ha individuata nelle ragioni organizzative rappresentate dall’Amministrazione, connesse alla concentrazione dei tempi delle procedure concorsuali, finalizzata a consentire l’indizione di concorsi con cadenza annuale, a colmare la dotazione organica delle scuole, a scongiurare la reiterazione di contratti a termine e a conseguire gli obiettivi fissati con il PNRR. Tale scelta è stata ascritta alla discrezionalità legislativa, prima ancora che a quella amministrativa, con conseguente insindacabilità nel merito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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